CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 35043/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l’erroneaapplicazione della legge penale rispetto all’affermazione di penale responsabilitàdell’imputato, è reiterativo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattesedai giudici di merito con motivazione esente dai lamentati difetti logici e giuridiciin presenza di una doppia decisione conforme dei giudici di merito, al fineevidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questasede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;Sez. 6, n. 47204del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099-01; si veda, in proposito, pag. 4 sugli elementi probatorianalizzati, in particolare l’intestazione dell’utenza telefonica con cui la vittima haavuto i contatti precedenti alla vendita, dai quali non emerge alcun dubbio circala partecipazione dell’imputato alla commissione del reato);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondatopoiché non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma èsufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi orilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superatitutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sullavalutazione effettuata dai giudici di merito fondata non soltanto sulla presenza diprecedenti penali ma anche su ulteriori elementi, fra cui la peculiare gravità delfatto);che deve essereribadito il principio secondo il quale la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice dimerito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che,nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità dellapena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01, in motivazione). Il giudice, infatti,nel realizzare il giudizio di determinazione della pena “non è tenuto ad unaanalitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma puòlimitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, laquale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici diragionamento”. (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007,Cilia, Rv. 238851-01);osservato cheil terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancataapplicazione della sospensione condizionale della pena, è altresì manifestamenteinfondato in quanto prospetta una richiesta in evidente contrasto con il dettatonormativo di cui all’art. 164, secondo comma, n. 1 cod. pen., correttamenteapplicato dai giudici di merito, a mente del quale la sospensione condizionaledella pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedentecondanna a pena detentiva per delitto, nella specie l’imputato risultava esserestato già condannato per ben due volte a pena detentiva per delitto (si veda, atal proposito, pag. 5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]