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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 14773/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1°/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza di Pisa aveva parzialmente accolto il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, sostituendola con quella meno grave dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di cinque giorni.

L'impugnata ordinanza ha giustificato il rigetto del reclamo osservando che erano state accertate consegne di pacchetti di tabacco tra il reclamante ed un altro detenuto, condotte tecnicamente costituenti "traffico di beni di cui è consentito il possesso", e tale scambio era avvenuto in maniera occulta e fraudo- lenta, mentre sarebbe Stato possibile operare al medesimo fine tramite il servizio di spesa.

Peraltro, il detenuto al quale il Vinci aveva consegnato il tabacco era sottoposto alla sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per giorni 15 (essendo in quel periodo sospeso dalla semilibertà), sicché non avrebbe potuto intrattenere rapporti con gli altri detenuti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando i seguenti motivi di impugna- zione.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 15, comma 2, e 77 n. 7 DPR n. 230 del 2000.

Ritiene il ricorrente che la condotta del Vinci doveva ritenersi rientrare nella prima disposizione, trattandosi all'evidenza della cessione di oggetti di modico valore, consentita dall'art. 15, comma 2, del Regolamento e costituente prassi solidaristica dell'ambiente carcerario.

Non riconoscendo tale finalità dell'azione, si dovrebbe ipotizzare una condotta sine causa, ovvero una mera disobbedienza in assenza di qualsiasi lesione a beni giuridici rilevanti, in contrasto con il principio di necessaria offensività dell'illecito.

2.2. Carenza di motivazione sul punto del reclamo che chiedeva di quali- ficare in termini di modico valore il tabacco ceduto al compagno di detenzione, e così inquadrarlo tra i beni la cui cessione è consentita ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento di esecuzione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La difesa ha focalizzato la censura sul dato del modico valore degli oggetti scambiati (nella specie, pacchetti di tabacco), richiamando l'art. 15, comma 2, del Regolamento che consente lo scambio tra detenuti per prassi solidaristica, ma non ha invece considerato - elementi portanti del ragionamento motiva- zionale - che il beneficiario della dazione, il detenuto Campana, era in stato di sospensione dalla serriilibertà e stava scontando quindici giorni di esclusione dalle attività in comune, sicché non avrebbe dovuto intrattenere rapporti con gli altri detenuti.

Peraltro, come pure hanno rilevato i giudici della sorveglianza, la illiceità della violazione è consistita nell'avere agito in modo occulto ed intenzio- nalmente fraudolento, mentre lo stesso risultato solidale si sarebbe raggiunto tramite il normale servizio di spesa.

In tali elementi consiste l'offensività della violazione, come è stato chiaramente evidenziato nell'impugnata ordinanza.

Non si è dunque trattato di un divieto fine a se stesso, ma vi è stato corretto inquadramento della condotta del Vinci nella fattispecie disciplinare dell'art. 77, n. 7 del Regolamento di cui al DPR 30/6/2000, n. 230 - traffico di beni di cui è consentito il possesso - essendo stata apprezzata la evidente offensività di uno scambio che, una volta superata la condizione di sospensione dalle attività comuni del beneficiario, avrebbe potuto comunque avere luogo senza sotterfugi.

2. Ne discende il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 1° febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1°/10/2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Magistrato di sorveglianza di Pisa aveva parzialmente accolto il reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, sostituendola con quella meno grave dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di cinque giorni. L'impugnata ordinanza ha giustificato il rigetto del reclamo osservando che erano state accertate consegne di pacchetti di tabacco tra il reclamante ed un altro detenuto, condotte tecnicamente costituenti "traffico di beni di cui è consentito il possesso", e tale scambio era avvenuto in maniera occulta e fraudo- lenta, mentre sarebbe Stato possibile operare al medesimo fine tramite il servizio di spesa. Peraltro, il detenuto al quale il Vinci aveva consegnato il tabacco era sottoposto alla sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per giorni 15 (essendo in quel periodo sospeso dalla semilibertà), sicché non avrebbe potuto intrattenere rapporti con gli altri detenuti. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando i seguenti motivi di impugna- zione. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 15, comma 2, e 77 n. 7 DPR n. 230 del 2000. Ritiene il ricorrente che la condotta del Vinci doveva ritenersi rientrare nella prima disposizione, trattandosi all'evidenza della cessione di oggetti di modico valore, consentita dall'art. 15, comma 2, del Regolamento e costituente prassi solidaristica dell'ambiente carcerario. Non riconoscendo tale finalità dell'azione, si dovrebbe ipotizzare una condotta sine causa, ovvero una mera disobbedienza in assenza di qualsiasi lesione a beni giuridici rilevanti, in contrasto con il principio di necessaria offensività dell'illecito. 2.2. Carenza di motivazione sul punto del reclamo che chiedeva di quali- ficare in termini di modico valore il tabacco ceduto al compagno di detenzione, e così inquadrarlo tra i beni la cui cessione è consentita ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Regolamento di esecuzione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La difesa ha focalizzato la censura sul dato del modico valore degli oggetti scambiati (nella specie, pacchetti di tabacco), richiamando l'art. 15, comma 2, del Regolamento che consente lo scambio tra detenuti per prassi solidaristica, ma non ha invece considerato - elementi portanti del ragionamento motiva- zionale - che il beneficiario della dazione, il detenuto Campana, era in stato di sospensione dalla serriilibertà e stava scontando quindici giorni di esclusione dalle attività in comune, sicché non avrebbe dovuto intrattenere rapporti con gli altri detenuti. Peraltro, come pure hanno rilevato i giudici della sorveglianza, la illiceità della violazione è consistita nell'avere agito in modo occulto ed intenzio- nalmente fraudolento, mentre lo stesso risultato solidale si sarebbe raggiunto tramite il normale servizio di spesa. In tali elementi consiste l'offensività della violazione, come è stato chiaramente evidenziato nell'impugnata ordinanza. Non si è dunque trattato di un divieto fine a se stesso, ma vi è stato corretto inquadramento della condotta del Vinci nella fattispecie disciplinare dell'art. 77, n. 7 del Regolamento di cui al DPR 30/6/2000, n. 230 - traffico di beni di cui è consentito il possesso - essendo stata apprezzata la evidente offensività di uno scambio che, una volta superata la condizione di sospensione dalle attività comuni del beneficiario, avrebbe potuto comunque avere luogo senza sotterfugi. 2. Ne discende il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 1° febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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