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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42748/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando la violazione dell'art. 62, n. 6), cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo.

Indiscusso che, nello specifico, il risarcimento sia avvenuto ad opera della compagna assicurativa, in forza di fideiussione prestata in favore dell'imputata, deve rammentarsi che, in tal caso, affinché possa ravvisarsi l'anzidetta attenuante, è necessario, per lo meno, che l'imputato mostri la volontà di farlo proprio e che il ristoro sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587): circostanze, queste, neppure addotte dalla ricorrente, e men che meno risultanti dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, lamentando la violazione dell'art. 62, n. 6), cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. 2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo. Indiscusso che, nello specifico, il risarcimento sia avvenuto ad opera della compagna assicurativa, in forza di fideiussione prestata in favore dell'imputata, deve rammentarsi che, in tal caso, affinché possa ravvisarsi l'anzidetta attenuante, è necessario, per lo meno, che l'imputato mostri la volontà di farlo proprio e che il ristoro sia integrale nei confronti di tutte le persone offese (Sez. 4, n. 22022 del 22/02/2018, Tupini, Rv. 273587): circostanze, queste, neppure addotte dalla ricorrente, e men che meno risultanti dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] side
Sentenza Cassazione n. 42748/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris