Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02436/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e quindi deve essere dichiarato inammissibile.

Considerato, anzitutto, che il secondo motivo denuncia in modo inammissibile il vizio di motivazione poiché, nell'ambito del procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01).

Rilevato poi, quanto al primo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali da lui formulate, che la Corte territoriale ha respinto il relativo motivo di gravame in considerazione della assoluta genericità delle circostanza rispetto alle quali era stata avanzata tale richiesta.

Al riguardo si osserva che - a prescindere dal fatto che il ricorrente non contesta tale genericità sostenendo che essa è determinata dall'oggetto della controversia - nel ricorso non è stata dedotto in modo specifico il carattere di decisività della suddetta prova testimoniale .

Considerato, infine, che risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il terzo motivo rispetto all'art.1, comma 1, lett. c), d.lgs 159/2011 per la assoluta genericità della stessa non essendo stato argomentato rispetto a quali principi di carattere costituzionale sussisterebbe la lamentata illegittimità.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 27 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato e quindi deve essere dichiarato inammissibile. Considerato, anzitutto, che il secondo motivo denuncia in modo inammissibile il vizio di motivazione poiché, nell'ambito del procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicché il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2 - , Sentenza n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 - 01). Rilevato poi, quanto al primo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali da lui formulate, che la Corte territoriale ha respinto il relativo motivo di gravame in considerazione della assoluta genericità delle circostanza rispetto alle quali era stata avanzata tale richiesta. Al riguardo si osserva che - a prescindere dal fatto che il ricorrente non contesta tale genericità sostenendo che essa è determinata dall'oggetto della controversia - nel ricorso non è stata dedotto in modo specifico il carattere di decisività della suddetta prova testimoniale . Considerato, infine, che risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il terzo motivo rispetto all'art.1, comma 1, lett. c), d.lgs 159/2011 per la assoluta genericità della stessa non essendo stato argomentato rispetto a quali principi di carattere costituzionale sussisterebbe la lamentata illegittimità. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 27 ottobr
Sentenza Cassazione n. 02436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris