CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 29371/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 26/03/2026 della Corte d'appello di ReggioCalabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza impugnata la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al provvedimento di sequestropreventivo e successiva confisca ex art. 240-bis cod. pen. emesso dalla Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla condanna, nel maggio del 2025, diOliviero [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], per il reato ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990n. 309 (commesso dal giugno 2013 al febbraio 2015).2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodell’ordinanza.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nellavalutazione delle prove documentali e delle allegazioni relative alla lecitaprovenienza delle risorse economiche.Si osserva che la ricorrente ha dimostrato che dalla liquidazione di duedepositi di titoli le sono giunti 50.000 euro ─ nel 2019, due anni prima del periodooggetto d’indagine (2011-2017) ─ sufficienti a spiegare il tenore di vita e ilmodesto investimento per l’avvio della impresa, ma senza concreta motivazione,la Corte d’appello ha considerato tale prova inidonea a mutare il quadro delleaccuse.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 240-bis cod.pen. in relazione alla ricostruzione nella capacità reddituale del nucleo familiare eal calcolo della sproporzione.Si osserva che la Corte si è basata su un calcolo della spesa annua di unafamiglia media annua di tre persone per il periodo 2015/2017, trascurando cheBruno Olivero è stato arrestato nel giugno del 2015, sicché il calcolo andavacalibrato su due persone soltanto.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio dellamotivazione circa la mancata prova della disponibilità dell’impresa da parte delcondannato e la mancata considerazione della anteriorità dell’investimentorispetto alla commissione del reato.Si osserva che la Corte di appello non ha dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] avessela disponibilità, diretta o indiretta, dell’impresa individuale della madre e che,comunque, l’investimento per avviare l’impresa fu effettuato nel 2012, prima dellacommissione del reato da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel 2013 (p. 4 del ricorso).2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione nella applicazione dei principi in materia di onere della prova,oltre al travisamento della prova per omissione, perché la Corte di appello hatrascurato quanto addotto dalla difesa per dimostrare la capacità economica delnucleo familiare e la provenienza lecita dei fondi utilizzati e escludere unasproporzione fra il patrimonio e la capacità reddituale.2.5. Con il quinto motivo si adduce vizio della motivazione per omessavalutazione delle deduzioni difensive, quali già prima richiamate, e con particolareriferimento all’assunto difensivo secondo il quale il costo della vita in un piccolocomune dell’entroterra calabrese è minore rispetto alla media nazionale.Si osserva, inoltre, che la mancata indicazione del carattere commerciale dellaadeguatamente la supposta sproporzione con le capacità reddituali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ex art. 324, cod. proc.pen., è consentito soltanto per violazione di legge, mentre non è consentitodedurre vizi della motivazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. e le lacunedella motivazione possono rientrare nella violazione di legge se la motivazionemanca del tutto o è meramente apparente (Sez. U, n. 5876 2 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692);Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).2. Posto quanto precede, i motivi di ricorso possono essere esaminatiunitariamente e il ricorso risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.2.1. Va ribadito che il terzo non ha l'onere di dimostrare la lecita origine delproprio patrimonio, ma solo di allegare circostanze plausibili contrarie all'assuntodell'accusa, che il giudice è tenuto a vagliare (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep.2004, Montella, Rv. 226491; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238216).Nel caso in esame (per quel che riguarda il primo motivo di ricorso) la Corteha osservato che è inverosimile che l’attività commerciale sia stata acquisita senzacorrispondere una adeguata somma tracciabile, mentre rimarrebbe indimostratol’assunto che i risparmi non siano stati consumati e che le donazioni siano stateconservate in vista di un futuro investimento.Inoltre, ha valutato (per quel che riguarda il secondo, il quarto e il quinto deimotivi di ricorso) la incapacità reddituale della famiglia della ricorrenteconsiderando la mancanza di dichiarazioni per il biennio 2013-2014 e la esiguitàdei redditi nel periodo precedente e, comunque, la mancanza di redditi lecitisufficienti per avviare e condurre una attività commerciale (che richiede unapprovvigionamento di materie prime, il pagamento dei fornitori, delle utenze, deicanoni di locazione e di quant’altro necessario). Al riguardo, la Corte di appello hapuntualmente evidenziato che la costituzione dell’impresa di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in un periodo in cui la spese del nucleo familiare OliverioBruno presentavano un saldo negativo di oltre 141.943 euro e che negli anni2013-2014 non furono dichiarati redditi.2.2. Tuttavia, la argomentazione che regge il provvedimento impugnato nonprova che [OSCURATO:PERSONA] avesse la disponibilità, diretta o indiretta, dell’impresaindividuale della madre.Infatti, ─ per quel che riguarda il terzo motivo di ricorso ─ va ribadito che perla confisca ex art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo allacommissione di uno dei reati indicati nella disposizione, grava sull'accusa l'oneredi provare la discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva delbene: non basta la presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beniintestati e reddito dichiarato dal terzo, perché l'art. 240-bis cod. pen. pone talepresunzione soltanto nei confronti dell'imputato (Sez. 6, n. 30633 del01/07/2024, Rv. 286847; Sez.2, n. 37880 del 15/6/2023, Rv. 285028), sicché ilfatto che la ricorrente non risulti avere avuto redditi dichiarati idonei a giustificarela titolarità dell’impresa, sebbene possa indicare l’utilizzo di redditi illeciti, nonimplica necessariamente una intestazione fittizia dei beni.Nel provvedimento impugnato la Corte ha automaticamente desunto dallasproporzione dei redditi l'ulteriore requisito dell'intestazione fittizia dell'immobiledella ricorrente, senza indicare specifici elementi di valutazione atti a corroborarel'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del benericonducibile al fatto che l’intestatario dei beni si sia prestato a rappresentare unatitolarità formale per favorire il permanere della disponibilità effettiva da parte delcondannato per salvaguardarlo dal pericolo della confisca.Invece, nel caso di confisca ex art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzoestraneo alla commissione di uno dei reati indicati nella disposizione gravasull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino digravità, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazioneformale e disponibilità effettiva del bene, non basta la sproporzione tra valore deibeni intestati e reddito dichiarato dal terzo, perché questa vale come presunzioneex lege solo nei confronti dell'imputato (Sez. 2, n. 37880 del 15/06/2023, Rv.285028; Sez.5, n. 13084 del 6/3/2017, Rv. 269711).Pertanto, l’ordinanza va impugnata con rinvio per un nuovo esame sulla basedel principio di diritto prima indicato. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]