Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30604/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, posto che la deduzione secondo cui l'imputata, al momento del fatto, si trovava in "stato confusionale" è stata prospettata, fin dal giudizio di merito, in maniera del tutto generica, senza che sia stato addotto alcun elemento concreto dal quale desumere l'esistenza di fattori idonei ad escludere l'elemento soggettivo del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] icciarelli II Flr7TO.T:...",,...-1:(21-t*:01 i/14:i[Digitare qui]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, posto che la deduzione secondo cui l'imputata, al momento del fatto, si trovava in "stato confusionale" è stata prospettata, fin dal giudizio di merito, in maniera del tutto generica, senza che sia stato addotto alcun elemento concreto dal quale desumere l'esistenza di fattori idonei ad escludere l'elemento soggettivo del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA] icciarelli II Flr7TO.T:...",,...-1:(21-t*:01 i/14:i[Digitare qui]
Sentenza Cassazione n. 30604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris