CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25463/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Corea, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichia-rano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al pre-sente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati,elettivamente domiciliata presso lo studio Marini, in Roma, via di VillaSacchetti, n. 9- ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controri-corso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le co-municazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indi-rizzo di posta elettronica certificata indicato,1 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 2620/2025, depo-sitata il 23/5/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/9/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 2320/2025, de-positata il 23/5/2026, accoglieva parzialmente l'appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere n. 1494/2021, depositata il 3/5/2021, che aveva riget-tato l'opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in data25/7/2017 in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA].n.c., per la somma complessiva di euro 113.013,95.La Corte d'appello revocava il decreto ingiuntivo e condannava laAsl Caserta a pagare in favore del [OSCURATO:PERSONA] l'importo di euro81.832,46.In particolare, la Corte territoriale reputava solo parzialmentefondati i due motivi d'appello dell'Asl. Con tali motivi si deduceva, daun lato, l'omessa valutazione della documentazione prodotta, da cuiemergevano il superamento del tetto di spesa, la legittimità dell'ap-plicazione della regressione tariffaria unitaria (RTU) e il rispetto degliobblighi di comunicazione e monitoraggio previsti dal contratto e,dall'altro, che non si era attribuita efficacia probatoria alla documen-tazione prodotta in prime cure, in particolare alla nota n. 131975/2018, con cui la Asl aveva comunicato al [OSCURATO:PERSONA] il consuntivodell'anno 2017 relativo alla branca radiologia, e ai monitoraggi di cuiall'art. 5, comma 3, del contratto sottoscritto tra le parti, con i quali2 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026aveva comunicato mensilmente al Centro il tetto di spesa e la datapresuntiva di sforamento.Per la Corte distrettuale la mancata o la tardiva comunicazionedella data di presumibile sforamento dei tetti di spesa acquistavarilievo solo al fine di valutare se e fino a quando la Asl avrebbe dovutooperare la regressione tariffaria e da quale data, invece, era possibilerifiutare il pagamento delle prestazioni rese.Ai fini della regressione tariffaria erano rilevanti le comunicazionidelle date presunte di esaurimento dei tetti di spesa, ove successivealle date di esaurimento del budget, il cui onere probatorio era acarico dell'Asl.Nei gradi di merito il Centro non aveva negato di avere superatoil limite di spesa, ma si era limitato a dedurre che nel proprio ricorsomonitorio aveva già detratto l'importo di euro 239,11 dalla sommarichiesta.Tale prova - ad avviso della Corte d'appello - emergeva comun-que dalle determine dirigenziali depositate dalla Asl e comunicate alCentro, circostanza anch'essa non contestata, al fine di ottenere l'e-missione delle relative note di credito.Doveva essere accolto, allora, il motivo d'appello dell'Asl, con cuiessa aveva chiesto di decurtare l'importo ingiunto per la somma dieuro 31.182,03, relativo all'applicazione della RTU, «attesa la provadel superamento del tetto di spesa e dell'applicazione della regres-sione tariffaria nelle percentuali analiticamente indicate negli scrittidifensivi dell'Asl, attesa la mancata impugnazione delle risultanze deltavolo tecnico davanti al giudice amministrativo». Si evidenziava chela Asl aveva prodotto la determinazione dirigenziale n. 4067 del 29/5/2018, comunicata al Centro, con cui era stato definito il consuntivoper l'anno 2017 ed era stato confermato il superamento dei tetti dispesa e l'applicazione della regressione tariffaria.3 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/20262. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ilCentro Fusco di Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., depositando anchememoria.3. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt.2697, 1372, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 c.c., art. 8-quin-quies, comma 1, lettera d, d.lgs. n. 502/1992, deliberazione dellaGiunta regionale Campania n. 1268/08, Allegato C, artt. 115, 116 e132, comma 2, n. 4, c.p.c., ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.3 e 4, c.p.c., in relazione all'asserita allegazione e dimostrazione, daparte dell'azienda sanitaria locale e in conformità al dato normativoe contrattuale, dell'avvenuto superamento del tetto di spesa relativoall'annualità (oggetto di causa) 2017 e della legittima applicabilitàdella relativa regressione tariffaria; nonché motivazione manifesta-mente illogica e contraddittorietà sul punto».La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha rite-nuto che la Asl abbia assolto l'onere probatorio inerente al supera-mento del limite massimo di spesa relativo all'anno 2017, ovvero cherisultino allegati e provati il totale delle prestazioni erogate oltre iltetto di spesa contrattualmente previsto e il relativo importo (oltre ilsuddetto limite) asseritamente non rimborsabile alla struttura ricor-rente.Tale affermazione si fonderebbe su una «errata lettura dellenorme che regolano le conseguenze dello sforamento del tetto», ol-tre che della regola dell'onere della prova.Per la ricorrente, l'onere della prova dell'avvenuto superamentodel tetto di spesa grava sull'Asl ex art. 2697 c.c.4 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuare i do-cumenti da cui desumere l'avvenuto superamento del tetto di spesa.Le fonti normative da utilizzare sarebbero costituite dall'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, laddove prevede che le regioniindividuano i criteri per la determinazione della remunerazione dellestrutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedentiil programma preventivo concordato, e dalla deliberazione dellaGiunta regionale Campania n. 1268 del 2008.Entrambe le fonti normative, primaria e secondaria, sarebberostate richiamate nel contratto stipulato dalle parti, in relazioneall'anno 2017.Si richiama in particolare l'art. 5, comma 3, del contratto.Tutte le fonti individuate, e quindi la legge, la delibera della Re-gione e il contratto, sarebbero chiare ed univoche nell'affermare cheogni applicazione della regressione tariffaria, per il superamento deltetto di spesa, sarebbe subordinata «alla determinazione e approva-zione dei consuntivi complessivi per Asl delle prestazioni effettuateda parte dei centri», in base ad un «procedimento tipizzato che sfociin un provvedimento amministrativo dell'ente».Per la ricorrente, l'unico atto in grado di dirimere in via definitivala questione, in ordine ai tetti di spesa ed alla conseguente regres-sione tariffaria, sarebbe costituito da una delibera del direttore ge-nerale dell'Asl.Nella specie, invece, la determina n. 4063 del 29/5/2018 costi-tuirebbe un atto interno arbitrario e unilaterale, riconducibile ad unodei dirigenti dell'[OSCURATO:PERSONA] sanitaria locale, e non al suo rappresen-tante, privo di efficacia probatoria ai fini dell'individuazione del tettodi spesa.5 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026Ad avviso della ricorrente, la Asl non avrebbe prodotto tale deli-bera, mentre la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermatoche la Asl aveva assolto al proprio onere probatorio.2. Il motivo è inammissibile.2.1. La ricorrente, pur adombrando una violazione o falsa appli-cazione di legge, chiede in realtà una nuova e diversa valutazionedegli elementi istruttori, già compiutamente effettuata la Corte d'ap-pello, non consentita in questa sede.Tra l'altro, in relazione alla interpretazione del contratto tenta difornire una nuova e diversa esegesi del contenuto dello stesso, dacontrapporre all'interpretazione, del tutto plausibile, fornita dallaCorte di merito.3. Deve ribadirsi il principio per cui, in tema di pretese creditoriedella struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le presta-zioni erogate nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], il supera-mento della capacità operativa massima (C.O.M.) costituisce un fattoimpeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla strut-tura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato supe-ramento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e neimodi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo, la cui provadeve essere posta a carico della struttura accreditata, ma rilevacome fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conse-guente onere della prova a carico della parte debitrice (Cass., 9/8/2025, n. 22957; Cass., sez. 1, 2/03/2021, n. 5661; Cass., sez. 6-2,16/4/2021, n. 10182, per cui grava sulla Asl la dimostrazione delfatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'acco-glimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappre-sentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è pos-sibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenereil pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite; anche Cass.,6 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026sez. 1, 13/2/2023, n. 4375; Cass., sez. 1, 27/9/2018, n. 23324;Cass., sez. 3, 6/7/2020, n. 13884; di recente Cass., sez. 1, 6/12/2024, n. 31364).Nessun rilievo può essere conferito al principio di affidamento,perché quello della regressione tariffaria è un meccanismo conven-zionalmente accettato dalle strutture sanitarie che operano nell'am-bito del sistema sanitario nazionale, a prescindere dalle modalitàesecutive del monitoraggio suscettibile di essere demandato adeventuali tavoli tecnici (Cass., sez. 1, 13/2/2023, n. 4375).Si è anche precisato che la circostanza che la delibera con cui siaccerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della pre-stazione, proprio perché l'elemento impeditivo della remunerazioneè integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa»(Cass. n. 4375 del 2023).Si è anche osservato che vale il principio per cui l'esercizio delpotere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limitidi spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del moni-toraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a-dempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei tavolitecnici, perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui parteci-pano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoriapiù rappresentative (Cons. Stato, n. 207 del 2016, richiamata daCass. n. 4375 del 2023).Non rileva dunque la tardività del monitoraggio né quella relativaall'attività imputabile al [OSCURATO:PERSONA].4. A queste considerazioni deve aggiungersi che fisiologicamentel'individuazione dei tetti di spesa giunge successivamente all'eserci-zio in corso ed anche dopo la stipulazione del contratto, costituendo7 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026una sorta di rischio di impresa per le società (Cass. n. 22957 del2024).5. In una recente ordinanza di questa Corte (Cass. n. 22957 del2025) si è fatto riferimento proprio alla delibera n. 1268 del 2008, inrelazione alla individuazione dei tetti di spesa e, soprattutto, con ri-ferimento al procedimento di regressione tariffaria (RTU), ancheall'art. 5, comma 3, del contratto, proprio come nel caso di specie.6. Si legge nella delibera n. 1268 del 2008 (vedi Cass., sez. 1,6/12/2024, n. 31364) che «il tavolo permanente per il monitoraggiodell'attuazione delle delibere regionali in materia di tetti di spesa,istituito con DGRC n. 800/06, è stato incaricato dalla DGRC n.517/07 - tra l'altro - di supportare il procedimento di determinazione,comunicazione e monitoraggio dei budget delle singole strutture ero-gatrici private, pervenendo al monitoraggio mensile delle prestazionierogate, dei costi e delle regressioni tariffarie in corso di matura-zione, in base alle linee definite nel Piano di Rientro dal Disavanzo».Si chiarisce, al punto 14 del deliberato, che «i tetti di spesa ed ilbudget di costo stabiliti dalla presente delibera saranno monitoratialmeno ogni tre mesi e potranno eventualmente essere rimodulatiogni anno, con successive delibere della Giunta regionale, in funzionedell'andamento dei costi del servizio sanitario regionale e del finan-ziamento statale per la sanità, nel rispetto di tutti gli obiettivi e ditutte le condizioni stabilite nel Piano di Rientro dal Disavanzo appro-vato dalla DGRC n. 460/07».7. Tuttavia, nella fattispecie in esame la disciplina contrattualeprevedeva specificamente l'ipotesi del superamento delle soglie, nelcorso dell'annualità di riferimento.La stessa ricorrente riporta l'art. 5, comma 3, lettera a) del con-tratto stipulato il 21/3/2017, in relazione all'anno 2017, con la pre-visione per cui «qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia veri-8 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026ficato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunica-zione effettuata dalla Asl nei mesi scorsi in base alla proiezione deilimiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quellaAsl/branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data previ-sta di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressionetariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da farrientrare la spesa nei limiti prefissati».La ricorrente riporta anche la seconda parte della lettera a) delloart. 5, comma 3, del contratto del 21/3/2017, a mente della quale«nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo diindennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre ladata prevista di esaurimento del limite di spesa».Pertanto, si distingue, nell'ambito contrattuale, l'applicazionedella regressione tariffaria, nell'ipotesi in cui le prestazioni sianostate rese prima della data prevista, quale esaurimento del limite dispesa.Nella specie, in particolare, la somma in contestazione, pari adeuro 31.182,03, atteneva al superamento del limite di spesa primadella intervenuta comunicazione da parte dell'ASL in ordine alla dataprevista di esaurimento del limite di spesa.Ciò significa che, poiché le prestazioni erano state rese prima ditale data, doveva applicarsi la regressione tariffaria unica, attraversola riduzione del credito in percentuale. Ed è questa l'ipotesi in esame.8. Sul punto, la Corte d'appello, nella sentenza impugnata, hachiarito che la somma di euro 31.182,03 rientrava nella prima di taliipotesi, ossia di prestazioni rese prima della data prevista di esauri-mento del limite di spesa, dovendosi dunque applicare il meccanismodi regressione tariffaria e non l'esclusione totale della prestazione.La Corte territoriale ha anche affermato, con piena valutazionemeritale, che «nel caso in esame, il Centro non ha negato, né in9 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026primo grado, né nell'odierno grado di giudizio di avere superato ilsuddetto limite di spesa, essendosi limitato a dedurre che nel proprioricorso monitorio aveva già detratto l'importo di euro 239,11 dallasomma richiesta», aggiungendo che «peraltro, tale prova emerge,comunque, dalle Determine dirigenziali depositate dall'Asl e comuni-cate al Centro (circostanza anch'essa non contestata) al fine di otte-nere l'emissione delle relative note di credito».Trattasi, dunque, di valutazione eminentemente fattuale che nonpuò essere rimessa in discussione in questa sede.Senza contare che, a fronte della affermazione della Corte di me-rito per cui risultava pacifico, per assenza di specifica contestazione,l'avvenuto superamento del limite di spesa nell'anno 2017, sarebbestato onere della ricorrente riportare e trascrivere, seppure sinteti-camente, gli atti processuali, in modo da consentire a questa Cortedi verificare la correttezza dell'affermazione della Corte territoriale.Nelle ordinanze di questa Corte citate dalla ricorrente, e segna-tamente Cass. n. 23498 del 2025 e n. 22957 del 2025, non si rin-viene l'affermazione espressa per cui l'unico provvedimento che in-dica il superamento del tetto di spesa può essere emesso dal diret-tore generale dell'Asl.Si è fatto invece riferimento ad una valutazione di merito dellaCorte territoriale in ordine al provvedimento che avrebbe dovuto in-dividuare il superamento del tetto di spesa (pag. 33 della ordinanzan. 23498 del 2025: «infatti, con pieno accertamento meritale laCorte d'appello ha chiarito che la “regressione di tariffa (in terminipercentuali, utili a far rientrare la spesa nel budget preventivato),[…] va determinata con apposito provvedimento amministrativoadottato dall'organo dotato di potere rappresentativo dell'ente, chenella specie non risulta adottato»).10 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/20269. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e/o falsa applicazione degli artt. 1372, 1362, 1363, 1366, 1370c.c., artt. 8 e ss. del d.lgs. n. 502/1992, nonché artt. 23, 41 e 53della Costituzione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,in relazione alla affermata irrilevanza, ai fini della operatività del c.d.tetto di spesa quale fatto impeditivo della pretesa ricorrente, dellasua tempestiva comunicazione alla struttura accreditata in confor-mità a termini e modalità previste nel contratto».Avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere che, pur sussi-stendo l'obbligo contrattuale dell'Asl di eseguire i monitoraggi delleprestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter for-nire loro tempestiva informazione in ordine al raggiungimento deltetto di spesa, il rispetto di tale obbligo, nei termini contrattualmenteprevisti, era del tutto ininfluente.Tale affermazione sarebbe in violazione degli articoli sulla inter-pretazione del contratto, oltre che delle disposizioni normative ine-renti alla necessaria economicità dell'attività espletata.Per la ricorrente, affinché la regressione tariffaria possa ritenersilegittimamente applicata a seguito dell'avvenuto superamento deitetti di spesa della branca in interesse, sarebbe necessario il rispettodegli obblighi di comunicazione contrattualmente pattuiti e delle re-lative scadenze mensili.10. Il motivo è inammissibile.Si tenta, anche in questo caso, di ottenere una nuova e diversavalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatala Corte di merito, non consentita in questa sede.Va confermato che la regressione tariffaria non è subordinataall'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ri-tardo nell'adempimento dell'obbligo di seguire i controlli per il tra-mite dei tavoli tecnici, in quanto essi sono organi di fonte contrat-11 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 470/2026Numero sezionale 3249/2026Numero di raccolta generale 25463/2026Data pubblicazione 16/09/2026tuale a cui partecipano anche i rappresentanti aziendali (Cass. n.4375 del 2023).11. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il princi-pio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricor-rente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in comples-sivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetta-rio delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre2026Il PresidenteGuido Mercolino12 RG n. 470/2026 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio