CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, unicamente diretto a contrastare la determinazione del trattamento punitivo, è inammissibile perché, con riguardo al mancato riconoscimento delle generiche, adduce censure del tutto aspecifiche rispetto alla puntuale e definita motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale (facendo leva, tra l'altro, sui precedenti e sulle peculiarità della condotta, resa allorquando la ricorrente si trovava ristretta agli arresti domiciliari) mentre in relazione alla misura del trattamento comminato, assertivamente non motivata, risulta smentito dal tenore della decisione impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto anche alla luce della misura della pena irrogata ( di poco superiore al minimo edittale previsto dalla fattispecie in contestazione); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]