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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06957/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VASTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorsopfewhpol,' LA Ite1-",4 ()ALA BiN'IP' Li' tilf5 JT11-.0 considerato che il pubblico ministero ricorrente supporta la proposta impugnazione mediante l'evocazione di un indirizzo ermeneutico da tempo abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come «In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché il mancato accertamento del luogo di residenza del destinatario della misura, con conseguente omissione dell'ordine di rimpatrio, determina l'illegittimità del provvedimento, sindacabile dal giudice penale, da cui deriva l'insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (così, tra le tante, Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Maccabiani, Rv. 283403 - 01); che la decisione impugnata ha fatto ineccepibile applicazione del predetto, condiviso principio di diritto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI VASTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 del TRIBUNALE di VASTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorsopfewhpol,' LA Ite1-",4 ()ALA BiN'IP' Li' tilf5 JT11-.0 considerato che il pubblico ministero ricorrente supporta la proposta impugnazione mediante l'evocazione di un indirizzo ermeneutico da tempo abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come «In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, sicché il mancato accertamento del luogo di residenza del destinatario della misura, con conseguente omissione dell'ordine di rimpatrio, determina l'illegittimità del provvedimento, sindacabile dal giudice penale, da cui deriva l'insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (così, tra le tante, Sez. 1, n. 24163 del 11/03/2022, Maccabiani, Rv. 283403 - 01); che la decisione impugnata ha fatto ineccepibile applicazione del predetto, condiviso principio di diritto; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 06957/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris