CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]’OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 18 agosto 2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento, in data 4 luglio 2025, con cui il Tribunale di Trapani aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare per ragioni di salute. Ha altresì disposto che l’Amministrazione penitenziaria provveda con la massima urgenza a garantire a XXXXXXX monitoraggio clinico e strumentale regolare, continuità terapeutica, senza interruzione, e accesso tempestivo alle visite specialistiche previste, in particolare gastroenterologica e reumatologica, e che ogni 30 giorni invii una relazione all'autorità giudiziaria procedente in ordine allo svolgimento di tale percorso assistenziale, continuativo coordinato e specialistico. A ragione della decisione osserva che le attuali condizioni di salute di XXXXXXX, alla luce delle condivisibili osservazioni del perito medico legale nominato nel procedimento incidentale promosso dall’interessato ex art. 310 cod. proc. pen., non sono incompatibili con la permanenza in regime detentivo, anche se la presenza di un quadro clinico complesso e pluripatologico richiede il superamento delle criticità organizzative, che hanno comportato ritardi in più aspetti dell’assistenza sanitaria, ed il necessario rispetto durante la detenzione di precisi requisiti. 2. XXXXXXXXXXXXXXXXX ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo con cui denuncia vizio della motivazione in relazione alla ritenuta compatibilità delle condizioni di salute di XXXXXXX con il regime di custodia cautelare in carcere. Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata non tiene conto della mancata osservanza da parte dell’amministrazione penitenziaria delle prescizioni impostele in passato da più ordinanze deli Giudici della cautela per garantire la necessaria assistenza sanitaria ed i controlli periodici, resi necessari dal lento e progressivo aggravamento del complesso morboso da cui è affetto il ricorrente. Il Tribunale del riesame ha, per di più, travisato le conclusioni del perito: mentre quest’ultimo ha affermato, in modo chiaro, che lo stato di salute di XXXXXXX è compatibile con la custodia cautelare in carcere «nella misura in cui allo stesso siano garantite le cure nei tempi e nei modi riferibili alle specifiche esigenze terapeutiche del ricorrente», il Tribunale, pur dando atto delle passate criticità organizzative che avevano impedito un’assistenza adeguata, determinando il peggioramento delle condizioni di salute di XXXXXXX, non ha giustificato in concreto la compatibilità della misura in atti applicata rispetto alle allarmanti condizioni cliniche, ritenendo sufficiente l’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, nonché l’ipotetica esecuzione da parte dell’Amministrazione penitenziaria dell’adeguamento terapeutico senza nemmeno esaminare l’incidenza di tali condizioni sul livello di pericolosità sociale del detenuto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel complesso, infondato e va, pertanto, rigettato. 1. Giova premettere che, in tema di sostituzione della misura coercitiva carceraria per grave infermità fisica, la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata, in ossequio ai dettami degli artt. 32 e 27, terzo comma, Cost., ed agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre: Jalloh c. Germania ric. n. 54810/00; Coppola c. Italia, n. 50550/06), sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità, nella situazione specifica, di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita nonché di assicurazione di cura ed assistenza adeguata, tenendo conto delle possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico e sempre bilanciando, le condizioni di salute del detenuto, così intese, con la sua pericolosità sociale. Ne consegue che, da un lato, la permanenza nel sistema penitenziario può essere deliberata se il giudice accerta che esistano istituti in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, dall'altro, che tale accertamento deve rappresentare un "prius" rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all'autorità amministrativa (Sez. 4, n. 19880 del 19/06/2020, Barberi, Rv. 279250– 01; Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 – 01; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Cali, Rv. 272184– 01; Sez. 1, n. 30495 del 5/07/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 12716 del 06/03/2008, Pipitone, Rv. 239380; Sez. 5, n. 16500 del 15/03/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234446) Il giudice è sempre tenuto ad accertare, se del caso con l'ausilio di un perito, il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se lo stato di detenzione carceraria comporti una sofferenza ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana (Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018, dep. 2019, A., Rv. 276158 - 01). Va anche sottolineato che la prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi malattie, quale previsto dall'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., rispetto alla presunzione d'adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nei casi di cui al precedente terzo comma dello stesso articolo, opera solo a condizione che risulti accertato il presupposto costituito dall'incompatibilità delle condizioni di salute del soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile presso taluna delle "idonee strutture sanitarie penitenziarie" di cui è menzione nel comma 4-ter del citato art. 275 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7713 del 06/12/2024, dep. 2025, G., Rv. 287563 - 01). 2. L’ordinanza impugnata non è discostata da tali principi ed ha posto a sostegno della decisione una motivazione scevra dai profili di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciati. A differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale non si è fermato ad una valutazione in astratto sulla compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con il regime carcerario, ma ha in concreto verificato la possibilità che il detenuto, restando in carcere, usufruisca del trattamento assistenziale e terapeutico del quale ha bisogno. Per compiere tale valutazione i giudici del merito si sono avvalsi delle conoscenze tecnico scientifiche di un perito, che, operando in contraddittorio e tenendo conto delle osservazioni del consulente della difesa, ha escluso la sussistenza di un’attuale incompatibilità assoluta con il regime carcerario, anche sotto il profilo del rispetto della dignità umana, precisando, tuttavia, che tale compatibilità è «condizionata e subordinata alla concreta possibilità di garantire un livello assistenziale elevato continuativo e multidisciplinare senza interruzioni ritardi nella presa in carico specialistica». Affiche tali peculiari attività da cui dipende il mantenimento della predetta compatibilità (monitoraggio clinico e strumentale regolare, continuità terapeutica senza interruzioni, accesso tempestivo alle visite specialistiche) continuino ad essere assicurate dall’Amministrazione penitenziaria, in grado di mantenerle anche tenuto conto del tipo di struttura che ospita XXXXXXX (SAI), il Tribunale ha disposto specifiche e stringenti prescrizioni la cui eventuale violazione, allo stato solo temuta dalla difesa ricorrente, imporrebbe una rivisitazione del giudizio, sempre possibile con l’attivazione dei rimedi all’uopo previsti dall’ordinamento processuale. 3. Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.