CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23145/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 21 novembre 2022, ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Daiana per un tentativo di furto pluriaggravato (in Mestre il 12/12/2017), con equivalenza della ritenuta attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen; che la difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento alla procedibilità del reato, ora a querela di parte giusta riforma Cartabia; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., tale dovendosi ritenere quello con il quale si ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01; n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467-01, in cui si è precisato che, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, la sopravvenienza della procedibilità a querela per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non opera quale ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale, in fattispecie relativa a tentato furto aggravato dall'aver usato violenza sulle cose, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso che sollecitava la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali era stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della proposizione del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost.186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024. La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] td