CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16633/2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, Piazza dei Navigatori 23/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 387/2018, depositata il14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2di 2 - RG 16633 /2018 – S2 – PU 20/12/2022 (n. 1 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudiziodi cassazione. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso in cassazione nei confronti diMaria [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento della sentenza in epigrafe, di rigetto de gli appell i avverso la pronuncia del Tribunale di Grosseto che aveva rigettato contrapposte domande concernenti una servitù di veduta e panorama, la rimozione di piante, di un terrazzamento e di un rip arto di terreno . Il ricorso è affidato a quindici motivi. La parte ricorrente (con subentro delle eredi Carla e [OSCURATO:PERSONA] allo scompars o [OSCURATO:PERSONA] ) ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassazione, datato 20/09/2022, con adesione della controricorrente. Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazi one per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunciaal ri