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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 32695/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la sua richiesta di rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza (ormai irrevocabile) del Tribunale di Bologna pronunciata il giorno 19 settembre 2016, che a suo dire sarebbe illegale in quanto egli non è responsabile per alcuni dei reati per i quali è stato condannato; [OSCURATO:PERSONA], che l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la domanda è priva di fondamento trattandosi di questioni esclusive del giudizio di cognizione non potendo il giudice dell'esecuzione rivalutare il merito dei fatti; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la sua richiesta di rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza (ormai irrevocabile) del Tribunale di Bologna pronunciata il giorno 19 settembre 2016, che a suo dire sarebbe illegale in quanto egli non è responsabile per alcuni dei reati per i quali è stato condannato; [OSCURATO:PERSONA], che l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la domanda è priva di fondamento trattandosi di questioni esclusive del giudizio di cognizione non potendo il giudice dell'esecuzione rivalutare il merito dei fatti; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 32695/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris