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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1996

Cassazione n. 23572/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 maggio 2025 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 15 aprile 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione della sostanza stupefacente a fine di spaccio; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Il ricorso, infatti, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine del 23 dicembre 2025, e non già, come invece avvenuto, il successivo 16 gennaio 2026.

Ne deriva l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 maggio 2025 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 15 aprile 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione della sostanza stupefacente a fine di spaccio; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Il ricorso, infatti, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine del 23 dicembre 2025, e non già, come invece avvenuto, il successivo 16 gennaio 2026. Ne deriva l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23572/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris