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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09238/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1 8 2272 Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. t, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 5 maggio 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 5 giugno 2019 del Tribunale di Ivrea, ha riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso il [OSCURATO:PERSONA] il 16 aprile 2015) ed ha rideterminato la pena in 3 anni di reclusione ed C 7.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132, comma 1, e 133 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe applicato le circostanze attenuanti generiche ma ridotto la pena, non integralmente di un terzo, senza motivazione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa risposta al motivo di appello con cui si chiese di applicare la pena già richiesta al Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima riduzione della pena, è infondato.

1.1. La riduzione per le circostanze attenuanti generiche, rispetto alla pena base di 3 anni e 9 mesi di reclusione ed C 9.000 di multa, è stata di 9 mesi di reclusione - la possibile massima riduzione è pari ad un anno e 3 mesi di reclusione - e di C 2.000, rispetto alla possibile massima riduzione di C 3.000 di multa.

La riduzione è stata superiore al valore medio e più vicina a quella massima.

1.2. Va ribadito che il criterio di determinazione della pena è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla sua quantificazione (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

L'uso del potere discrezionale del giudice, nella graduazione della pena, è insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruità, non eccessività, di equità e simili.

Ciò dimostra che il giudice ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

1.3. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art.27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelinì, Rv. 281217 - 01).

1.4. La Corte di appello ha fatto riferimento, nella determinazione della pena base ed a quella per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai criteri ex art. 133 cod. pen. ed in particolare al quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina, al prezzo di acquisto corrisposto.

Le modalità del fatto sono descritte a pagina 2 della sentenza; dunque, la giustificazione della pena complessiva - la determinazione della pena base e l'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche - è stata fornita, avendo la Corte territoriale fatto riferimento agli indici ex art. 133 cod. pen. in ogni caso descritti in sentenza.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Anche se non ha esplicitamente esaminato il motivo con cui si chiese di accogliere la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la Corte di appello lo ha implicitamente rigettato perché l'accoglimento della richiesta è logicamente incompatibile con la decisione adottata.

La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello sulla qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ha rideterminato la pena in 3 anni di reclusione ed € 7.000 di multa in una misura superiore a quella di un anno e 4 mesi di reclusione ed € 2.100 di multa oggetto della richiesta.

Ha ritenuto, in sostanza, che non possa ritenersi ingiustificato il rigetto della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. perché il trattamento sanzionatorio richiesto non era congruo alla reale entità del fatto.

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1 8 2272 Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. t, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 5 maggio 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 5 giugno 2019 del Tribunale di Ivrea, ha riqualificato il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA] nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (commesso il [OSCURATO:PERSONA] il 16 aprile 2015) ed ha rideterminato la pena in 3 anni di reclusione ed C 7.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 132, comma 1, e 133 cod. pen.; la Corte di appello avrebbe applicato le circostanze attenuanti generiche ma ridotto la pena, non integralmente di un terzo, senza motivazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa risposta al motivo di appello con cui si chiese di applicare la pena già richiesta al Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non nella massima riduzione della pena, è infondato. 1.1. La riduzione per le circostanze attenuanti generiche, rispetto alla pena base di 3 anni e 9 mesi di reclusione ed C 9.000 di multa, è stata di 9 mesi di reclusione - la possibile massima riduzione è pari ad un anno e 3 mesi di reclusione - e di C 2.000, rispetto alla possibile massima riduzione di C 3.000 di multa. La riduzione è stata superiore al valore medio e più vicina a quella massima. 1.2. Va ribadito che il criterio di determinazione della pena è desumibile anche dal testo della sentenza e non solo nella parte destinata alla sua quantificazione (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). L'uso del potere discrezionale del giudice, nella graduazione della pena, è insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruità, non eccessività, di equità e simili. Ciò dimostra che il giudice ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. 1.3. La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art.27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelinì, Rv. 281217 - 01). 1.4. La Corte di appello ha fatto riferimento, nella determinazione della pena base ed a quella per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ai criteri ex art. 133 cod. pen. ed in particolare al quantitativo di sostanza stupefacente tipo cocaina, al prezzo di acquisto corrisposto. Le modalità del fatto sono descritte a pagina 2 della sentenza; dunque, la giustificazione della pena complessiva - la determinazione della pena base e l'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche - è stata fornita, avendo la Corte territoriale fatto riferimento agli indici ex art. 133 cod. pen. in ogni caso descritti in sentenza. 2. Anche il secondo motivo è infondato. Anche se non ha esplicitamente esaminato il motivo con cui si chiese di accogliere la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la Corte di appello lo ha implicitamente rigettato perché l'accoglimento della richiesta è logicamente incompatibile con la decisione adottata. La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello sulla qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; ha rideterminato la pena in 3 anni di reclusione ed € 7.000 di multa in una misura superiore a quella di un anno e 4 mesi di reclusione ed € 2.100 di multa oggetto della richiesta. Ha ritenuto, in sostanza, che non possa ritenersi ingiustificato il rigetto della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. perché il trattamento sanzionatorio richiesto non era congruo alla reale entità del fatto. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 0
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