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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44479/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdatereiwiso--effle-parli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Genova all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di 'appello di Genova, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti e con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti alla determinazione della sanzione, riduceva a tre anni e due mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. e 81 cpv.110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla mancata valutazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e all'eventuale sussistenza di elementi che avrebbero potuto comportare il proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il ricorrente, infatti, aveva espressamente rinunciato ai motivi di gravame, diversi da quelli concernente il trattamento sanzionatorio, concordando con il P.G. una pena più favorevole, recepita dalla sentenza impugnata nella misura pattuita tra le parti, con la conseguenza che la cognizione del giudice dell'appello era limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Va qui ribadito il principio, predicato da questa Corte senza soluzione di continuità, secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi ogge ..:to di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (ex multis, cfr, Séz. 2, n. 47698 del 18/09/2019, dep. 22/11/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, dep. 06/03/2015, Barra, Rv. 262448; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12/11/2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdatereiwiso--effle-parli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Genova all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la Corte di 'appello di Genova, ai sensi degli artt. 599-bis e 605 cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti e con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti alla determinazione della sanzione, riduceva a tre anni e due mesi di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia di primo grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 416 cod. pen. e 81 cpv.110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui si lamenta l'assenza di motivazione in ordine alla mancata valutazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e all'eventuale sussistenza di elementi che avrebbero potuto comportare il proscioglimento. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il ricorrente, infatti, aveva espressamente rinunciato ai motivi di gravame, diversi da quelli concernente il trattamento sanzionatorio, concordando con il P.G. una pena più favorevole, recepita dalla sentenza impugnata nella misura pattuita tra le parti, con la conseguenza che la cognizione del giudice dell'appello era limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Va qui ribadito il principio, predicato da questa Corte senza soluzione di continuità, secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi ogge ..:to di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (ex multis, cfr, Séz. 2, n. 47698 del 18/09/2019, dep. 22/11/2019, Amabile, Rv. 278006; Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, dep. 06/03/2015, Barra, Rv. 262448; Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 44479/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris