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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 01546/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29182/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 436/2021 depositata il 29/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con atto di citazione notificato il 2/8/2013 il sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] srl, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio dell’[OSCURATO:SOCIETA], riferendo che la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha intrattenuto con la citata Banca i rapporti di conto corrente n. 80100 e n. 60012, che la Banca ha addebitato importi a titolo di clausole invalide e che a seguito di contestazioni essa aveva risposto con lettera 15/7/2013, revocando gli affidamenti e chiedendo alla società e ai soci e garanti di essa il pagamento di €. 22.653,70 per il c/c n. 80100 e di €. 55.684,19 per anticipi sul portafoglio commerciale.

Gli attori hanno chiesto di accertare l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e usurari, di illegittima capitalizzazione trimestrale e di commissioni non validamente pattuite, di accertare l’esatto ammontare delle somme indebitamente applicate e di quelle eventualmente dovute alla Banca, di condannare questa a restituire la somma di €. 74.475,17 o altra accertata e di compensare i crediti riconosciuti in capo alla società con il credito vantato dalla Banca. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e solo nelle note conclusionali ha formulato per la prima volta domanda di compensazione del proprio credito, quantificandolo nella complessiva somma di €. 145.080,61.

Il Tribunale di Spoleto, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta la nullità delle clausole relative alla CMS, ha accertato l’indebita applicazione a detto titolo della somma di €. 4.757,54 per il c/c n. 80100 e di €. 6.199,95 per il c/c n. 60012 e ha dichiarato che tali importi dovevano essere portati in compensazione sul debito complessivamente ancora vantato verso l’istituto di credito convenuto.

Gli attori hanno appellato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Perugia, lamentando che il Tribunale non aveva valutato l’eccezione di nullità dei c/c a seguito della non corrispondenza del TEG applicato rispetto a quello pattuito, non aveva ricalcolato il saldo di c/c alla luce delle illegittimità riscontrate (con applicazione di interessi sostitutivi ex art. 117 TUB e con esclusione di ogni forma di capitalizzazione), e aveva illegittimamente operato una compensazione con il complessivo credito della Banca, nonostante questa non avesse formulato alcuna domanda riconvenzionale o di accertamento del proprio credito.

La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione, rilevando, circa l’eccepita illegittima applicazione di TEG in certi trimestri, che l’usura sopravvenuta non era rilevante e che comunque il CTU aveva escluso sia l’usura originaria che quella sopravvenuta; che il contratto (sottoscritto dal cliente) prevedeva legittime clausole sulla capitalizzazione trimestrale; che, trattandosi di c/c ancora aperti, non era ammissibile la domanda di restituzione dell’indebito e che ciò, però, non impediva al correntista di esperire un’azione di accertamento negativo; che, infine, anche se la Banca non aveva formulato domande riconvenzionali, erano stati gli stessi appellanti a chiedere, fin dal giudizio di primo grado, la compensazione tra i loro crediti e quello della Banca. 2) Con ricorso notificato il 12/11/2021 la [OSCURATO:PERSONA] srl e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] spa (succeduta a Casse di Risparmio dell’[OSCURATO:SOCIETA]) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., delle norme di diritto che disciplinano l’interesse ad agire del correntista ex art. 100 c.p.c. volto ad ottenere un accertamento definitivo in ordine all’esattezza o meno di un determinato saldo a una certa data, anche prima della chiusura del conto corrente, e ciò al fine di definire con certezza i reciproci rapporti dare/avere in un dato momento temporale”.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove essa ha concluso per la non percorribilità della domanda di ripetizione di indebito delle somme accertate relative all’applicazione della CMS e quantificate in €. 4.757,54 per il conto 80100 e in €. 6.199,95 per il conto 60012, sul presupposto che i c/c non erano stati chiusi al momento della proposizione della domanda giudiziale, e sostengono che anche prima della chiusura dei conti il correntista ha interesse ad agire per ottenere l’accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo, depurato dalle appostazioni illegittime, e che, comunque, l’interesse del correntista tutelato non è solamente quello all’accertamento negativo, ma anche quello alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute.

Il motivo è inammissibile. 1.1) In primo luogo, il motivo è inammissibile perché difetta di specificità dal momento che i ricorrenti assumono il presupposto di fatto del conto non chiuso, per cui non si comprende l’istanza di ripetizione.

Infatti, è pacifico, come loro stessi ammettono, che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito…anche in costanza di rapporto (c.d.

"conto aperto")…,ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. civ., sez.

I, 16/05/2024, n. 13586). 1.2) Per quanto riguarda l’azione di accertamento negativo (ribadita anche con la memoria 2/1/2026), la censura è inammissibile, perché la Corte d’Appello (conformemente al Tribunale) ha già riconosciuto l’esperibilità di tale azione e la liquidazione dell’importo a credito (per €. 4.757,54 ed €. 6.199,95, relativamente all’illegittima applicazione della CMS) presuppone appunto l’accertamento della nullità delle clausole sulla CMS.

Il motivo, dunque, non è specifico, non spiegando esattamente di che cosa allora si lamentino i ricorrenti;in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc non risulta indicato il contenuto del motivo di appello in questione, eventualmente diverso e ulteriore rispetto alla questione della compensazione richiamata in sentenza, motivo che dovrebbe giustificare la permanenza sub iudice del contenuto dell’odierna censura.

E se la contestazione in realtà riguarda il fatto che l’accertamento (accolto circa l’illegittima applicazione della CMS) sia stato respinto riguardo al riconoscimento della illegittima applicazione di capitalizzazione periodica, di interessi ultralegali non pattuiti e di usura (tutti oggetto dei primi due motivi di appello, rigettati), il motivo è inammissibile perché la reiezione delle contestazioni su anatocismo e usura non è stata specificamente impugnata e fatta oggetto di specifico motivo di ricorso in cassazione. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., delle norme di diritto disciplinate dall'art. 115 c.p.c., in quanto la sentenza di gravame viola i principi dettati in materia di specificazione contestazione, in combinato disposto con l'articolo 1243 c.c. per violazione delle norme che disciplinano la compensazione giudiziale”.

Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., e nullità della sentenza, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto disciplinate dall'articolo 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, in quanto la sentenza di gravame viola il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”.

I motivi vengono esaminati congiuntamente, essedo riferibili alla medesima contestazione.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver pronunciato la compensazione con un controcredito, quello della Banca, non accertato e in ogni caso espressamente contestato.

In particolare, sottolineano che solo il credito della società ricorrente può essere considerato certo, liquido ed esigibile, in quanto accertato nell’ambito della CTU esperita in primo grado, mentre il credito della Banca non è stato accertato in giudizio e i ricorrenti sin dalle note autorizzate depositate in primo grado, dopo le note conclusive della Banca, hanno sempre contestato l’ammontare di tale credito.

Osservano che dopo la lettera del luglio 2013 (con la quale la Banca aveva richiesto il pagamento di €. 22.653,70 ed €. 55.684,19) la Banca non aveva inviato alcuna altra comunicazione, indicando poi solo nelle note conclusionali di primo grado la somma di €. 145.000, mentre l’unico credito della Banca liquido ed esigibile poteva essere quello risultante dall’estratto al [OSCURATO:DATA_NASCITA] del c/c 80100 di €. 5.678,34.

Sostengono inoltre che la decisione d’appello era caratterizzata dal vizio di ultrapetizione, non avendo la Banca avanzato alcuna domanda riconvenzionale di accertamento del suo credito.

I motivi sono inammissibili. . 2.1) I ricorrenti, come espongono loro stessi nella narrativa del ricorso, avevano ricevuto la lettera 15/7/2013 con cui la Banca chiedeva il pagamento di circa 78.000 euro e, nell’atto di citazione, sono loro a chiedere la compensazione del loro credito con quello vantato dalla Banca.

Conformemente alla loro domanda, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno accertato il credito degli attori e ne hanno disposto la compensazione con quello della Banca, senza specificare il quantum (dunque nella sola misura pari al credito degli attori).

Si ritiene, pertanto, che non vi sia violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., perché Tribunale e Corte si sono limitati ad accertare l’indebita applicazione della CMS e a compensare il credito della società con il credito della Banca, senza determinazione del quantum di quest’ultimo.

E quindi considerato cheoggetto di statuizione in primo grado è stata solo l’indebita applicazione della CMS, con dichiarazione di compensazione con il credito della Banca senza determinazione del quantum, non vi è un accertamento suscettibile di diventare cosa giudicata circa l’ammontare del credito della Banca, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte (così anche per quanto concerne l’importo menzionato dalla corte), non essendo insorta (né tanto meno risolta) una controversia sul punto, a fronte di una domanda di accertamento negativo di somme addebitate e non di restituzione delle stesse. 3) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29182/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 436/2021 depositata il 29/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con atto di citazione notificato il 2/8/2013 il sig. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] srl, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio dell’[OSCURATO:SOCIETA], riferendo che la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha intrattenuto con la citata Banca i rapporti di conto corrente n. 80100 e n. 60012, che la Banca ha addebitato importi a titolo di clausole invalide e che a seguito di contestazioni essa aveva risposto con lettera 15/7/2013, revocando gli affidamenti e chiedendo alla società e ai soci e garanti di essa il pagamento di €. 22.653,70 per il c/c n. 80100 e di €. 55.684,19 per anticipi sul portafoglio commerciale. Gli attori hanno chiesto di accertare l’applicazione di interessi ultralegali non pattuiti e usurari, di illegittima capitalizzazione trimestrale e di commissioni non validamente pattuite, di accertare l’esatto ammontare delle somme indebitamente applicate e di quelle eventualmente dovute alla Banca, di condannare questa a restituire la somma di €. 74.475,17 o altra accertata e di compensare i crediti riconosciuti in capo alla società con il credito vantato dalla Banca. [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha chiesto il rigetto delle domande attoree e solo nelle note conclusionali ha formulato per la prima volta domanda di compensazione del proprio credito, quantificandolo nella complessiva somma di €. 145.080,61. Il Tribunale di Spoleto, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta la nullità delle clausole relative alla CMS, ha accertato l’indebita applicazione a detto titolo della somma di €. 4.757,54 per il c/c n. 80100 e di €. 6.199,95 per il c/c n. 60012 e ha dichiarato che tali importi dovevano essere portati in compensazione sul debito complessivamente ancora vantato verso l’istituto di credito convenuto. Gli attori hanno appellato la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Perugia, lamentando che il Tribunale non aveva valutato l’eccezione di nullità dei c/c a seguito della non corrispondenza del TEG applicato rispetto a quello pattuito, non aveva ricalcolato il saldo di c/c alla luce delle illegittimità riscontrate (con applicazione di interessi sostitutivi ex art. 117 TUB e con esclusione di ogni forma di capitalizzazione), e aveva illegittimamente operato una compensazione con il complessivo credito della Banca, nonostante questa non avesse formulato alcuna domanda riconvenzionale o di accertamento del proprio credito. La Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione, rilevando, circa l’eccepita illegittima applicazione di TEG in certi trimestri, che l’usura sopravvenuta non era rilevante e che comunque il CTU aveva escluso sia l’usura originaria che quella sopravvenuta; che il contratto (sottoscritto dal cliente) prevedeva legittime clausole sulla capitalizzazione trimestrale; che, trattandosi di c/c ancora aperti, non era ammissibile la domanda di restituzione dell’indebito e che ciò, però, non impediva al correntista di esperire un’azione di accertamento negativo; che, infine, anche se la Banca non aveva formulato domande riconvenzionali, erano stati gli stessi appellanti a chiedere, fin dal giudizio di primo grado, la compensazione tra i loro crediti e quello della Banca. 2) Con ricorso notificato il 12/11/2021 la [OSCURATO:PERSONA] srl e i sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Perugia, proponendo tre motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] spa (succeduta a Casse di Risparmio dell’[OSCURATO:SOCIETA]) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., delle norme di diritto che disciplinano l’interesse ad agire del correntista ex art. 100 c.p.c. volto ad ottenere un accertamento definitivo in ordine all’esattezza o meno di un determinato saldo a una certa data, anche prima della chiusura del conto corrente, e ciò al fine di definire con certezza i reciproci rapporti dare/avere in un dato momento temporale”. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove essa ha concluso per la non percorribilità della domanda di ripetizione di indebito delle somme accertate relative all’applicazione della CMS e quantificate in €. 4.757,54 per il conto 80100 e in €. 6.199,95 per il conto 60012, sul presupposto che i c/c non erano stati chiusi al momento della proposizione della domanda giudiziale, e sostengono che anche prima della chiusura dei conti il correntista ha interesse ad agire per ottenere l’accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo, depurato dalle appostazioni illegittime, e che, comunque, l’interesse del correntista tutelato non è solamente quello all’accertamento negativo, ma anche quello alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute. Il motivo è inammissibile. 1.1) In primo luogo, il motivo è inammissibile perché difetta di specificità dal momento che i ricorrenti assumono il presupposto di fatto del conto non chiuso, per cui non si comprende l’istanza di ripetizione. Infatti, è pacifico, come loro stessi ammettono, che “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito…anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto")…,ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. civ., sez. I, 16/05/2024, n. 13586). 1.2) Per quanto riguarda l’azione di accertamento negativo (ribadita anche con la memoria 2/1/2026), la censura è inammissibile, perché la Corte d’Appello (conformemente al Tribunale) ha già riconosciuto l’esperibilità di tale azione e la liquidazione dell’importo a credito (per €. 4.757,54 ed €. 6.199,95, relativamente all’illegittima applicazione della CMS) presuppone appunto l’accertamento della nullità delle clausole sulla CMS. Il motivo, dunque, non è specifico, non spiegando esattamente di che cosa allora si lamentino i ricorrenti;in violazione dell’art. 366 n. 6 cpc non risulta indicato il contenuto del motivo di appello in questione, eventualmente diverso e ulteriore rispetto alla questione della compensazione richiamata in sentenza, motivo che dovrebbe giustificare la permanenza sub iudice del contenuto dell’odierna censura. E se la contestazione in realtà riguarda il fatto che l’accertamento (accolto circa l’illegittima applicazione della CMS) sia stato respinto riguardo al riconoscimento della illegittima applicazione di capitalizzazione periodica, di interessi ultralegali non pattuiti e di usura (tutti oggetto dei primi due motivi di appello, rigettati), il motivo è inammissibile perché la reiezione delle contestazioni su anatocismo e usura non è stata specificamente impugnata e fatta oggetto di specifico motivo di ricorso in cassazione. 2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., delle norme di diritto disciplinate dall'art. 115 c.p.c., in quanto la sentenza di gravame viola i principi dettati in materia di specificazione contestazione, in combinato disposto con l'articolo 1243 c.c. per violazione delle norme che disciplinano la compensazione giudiziale”. Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., e nullità della sentenza, in relazione all’art.360, co. 1, n. 4, c.p.c., per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto disciplinate dall'articolo 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, in quanto la sentenza di gravame viola il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”. I motivi vengono esaminati congiuntamente, essedo riferibili alla medesima contestazione. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver pronunciato la compensazione con un controcredito, quello della Banca, non accertato e in ogni caso espressamente contestato. In particolare, sottolineano che solo il credito della società ricorrente può essere considerato certo, liquido ed esigibile, in quanto accertato nell’ambito della CTU esperita in primo grado, mentre il credito della Banca non è stato accertato in giudizio e i ricorrenti sin dalle note autorizzate depositate in primo grado, dopo le note conclusive della Banca, hanno sempre contestato l’ammontare di tale credito. Osservano che dopo la lettera del luglio 2013 (con la quale la Banca aveva richiesto il pagamento di €. 22.653,70 ed €. 55.684,19) la Banca non aveva inviato alcuna altra comunicazione, indicando poi solo nelle note conclusionali di primo grado la somma di €. 145.000, mentre l’unico credito della Banca liquido ed esigibile poteva essere quello risultante dall’estratto al [OSCURATO:DATA_NASCITA] del c/c 80100 di €. 5.678,34. Sostengono inoltre che la decisione d’appello era caratterizzata dal vizio di ultrapetizione, non avendo la Banca avanzato alcuna domanda riconvenzionale di accertamento del suo credito. I motivi sono inammissibili. . 2.1) I ricorrenti, come espongono loro stessi nella narrativa del ricorso, avevano ricevuto la lettera 15/7/2013 con cui la Banca chiedeva il pagamento di circa 78.000 euro e, nell’atto di citazione, sono loro a chiedere la compensazione del loro credito con quello vantato dalla Banca. Conformemente alla loro domanda, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno accertato il credito degli attori e ne hanno disposto la compensazione con quello della Banca, senza specificare il quantum (dunque nella sola misura pari al credito degli attori). Si ritiene, pertanto, che non vi sia violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., perché Tribunale e Corte si sono limitati ad accertare l’indebita applicazione della CMS e a compensare il credito della società con il credito della Banca, senza determinazione del quantum di quest’ultimo. E quindi considerato cheoggetto di statuizione in primo grado è stata solo l’indebita applicazione della CMS, con dichiarazione di compensazione con il credito della Banca senza determinazione del quantum, non vi è un accertamento suscettibile di diventare cosa giudicata circa l’ammontare del credito della Banca, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte (così anche per quanto concerne l’importo menzionato dalla corte), non essendo insorta (né tanto meno risolta) una controversia sul punto, a fronte di una domanda di accertamento negativo di somme addebitate e non di restituzione delle stesse. 3) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 2.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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