CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025
Cassazione n. 07621/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riferito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello di Ancona fornito adeguata motivazione su tale punto, considerate le valutazioni espresse sia in punto di sussistenza dell'abitualità del comportamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, in ragione dei plurimi precedenti specifici per reati della stessa indole che denotano una devianza "non occasionale", (Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Rv. 268970; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Rv. 265084; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Rv. 264034); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così d so il 20 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] f i liere estensore [OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA],jvia [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA]` ,E.LLERIAF