CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 03410/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; nonché le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente si è riportato ai motivi di impugnazione chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2021 la Corte di appello di Napoli, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 14 maggio 2019 con la quale - per quel che qui rileva - il G.u.p. del Tribunale di Avellino, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti - commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - di lesioni aggravate e minacce nei confronti della moglie [OSCURATO:PERSONA] e della suocera [OSCURATO:PERSONA] (capo B. della rubrica). 2. Nell'interesse dell'imputato sono stati presentati due motivi di ricorso, di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata per aver fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni delle persone offese (non ritenute attendibili in relazione al delitto di atti persecutori, per cui il Castaldo è stato assolto in primo grado) e dei referti medici in atti, per il tramite di un richiamo per relationem della sentenza di primo grado e senza tenere in considerazione quanto rappresentato dall'imputato (che avrebbe agito in stato d'ira) e il cui fatto in danno della suocera avrebbe dovuto essere qualificato come percosse e non come lesioni personali. 2.2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale - si è dedotto che: - nel caso di specie avrebbe dovuto farsi applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle concrete modalità della condotta e dell'esiguità del pericolo proprio di essa e sul punto ricorrerebbe un difetto di motivazione della sentenza impugnata; - l'imputato sarebbe meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, per la scarsa gravità del reato e poiché egli sarebbe soggetto non socialmente pericoloso né incline alla reiterazione dell'illecito; - sarebbe stata omessa la notifica al difensore dell'imputato in grado di appello, avvocato [OSCURATO:PERSONA], della trattazione del procedimento alla presenza delle parti, tanto che lo stesso difensore avrebbe depositato conclusioni scritte in ossequio alla normativa emergenziale, senza partecipare all'udienza; ragion per cui la sentenza impugnata sarebbe nulla. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui ha denunciato la nullità della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), è fondato nei termini che si espongono, con il conseguente assorbimento delle rimanenti censure. 1. Risulta dagli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 - 01) che: - a seguito del gravame proposto dal difensore dell'imputato, con decreto in data 19 luglio 2021 è stata disposta la citazione delle parti per la celebrazione del giudizio di appello (ex artt. 443, comma 4, 599 e 601 cod. proc. pen.) per l'udienza camerale del 5 ottobre 2021 (peraltro, indicando - quantunque non sia un requisito del decreto di citazione: cfr. Sez. 6, n. 14728 del 31/03/2022, Perciballi, Rv. 283179 - 01; Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438 - 01 - che a mente della disciplina ennergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 si sarebbe proceduto senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo il caso di richiesta delle parti private o di richiesta dell'imputato di comparire); - il giorno 5 ottobre 2021 è stata celebrata l'udienza camerale (ex art. 599 cit.) alla presenza del solo Procuratore generale che aveva fatto richiesta di trattazione orale e che ha rassegnato le proprie conclusioni, e non essendo comparso il difensore dell'imputato (nonostante l'erronea indicazione di segno contrario contenuta nella sentenza impugnata, nella quale è, invece, riportato che il difensore dell'imputato, presente in udienza, si è riportato ai motivi di appello), difensore che quale non risulta esser stato edotto che, a seguito della detta richiesta della Parte pubblica, avrebbe avuto luogo l'udienza; - all'esito dell'udienza la Corte distrettuale ha poi reso la propria decisione (cfr. verbale dell'udienza cit.). Poiché, ai sensi dell'art. 23 -bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la decisione sull'appello avrebbe dovuto avere luogo - per l'appunto, ope legis - in camera di consiglio con il solo contraddittorio cartolare (salva la celebrazione dell'udienza alla presenza delle parti - per quel che qui rileva - nel caso di rituale richiesta di discussione orale di una di esse), la celebrazione dell'udienza in assenza della parte privata che non ne ha fatto richiesta (e che, dunque, ben poteva ritenere che l'udienza non si sarebbe tenuta: cfr. Sez. 5, n. 677 del 13/10/2021 - dep. 2022, D.G., n.m.) e non è stata edotta della trattazione del giudizio nelle forme ordinarie a seguito della richiesta dell'altra parte ha determinato una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi della disciplina generale posta dagli artt. 178, comma 1, lett. c), secondo cui «è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti [...] l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private», e 180 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021 - dep. 2022, N., Rv. 282897 - 01 Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra