CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, la Corte di appello di Messina giudicando in sede di rinvio, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto di non potere riconoscere l'attenuante della particolare tenuità del danno di cui all'art.291, comma 3, R.d.267/42 tenuto conto dell'ammontare dell'ammanco (pari ad euro 175.000,00) ed ha altresì escluso la concedibilità delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi al riguardo e tenuto conto della gestione contabile dell'imputato, che aveva reso complicata la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della distrazione di una cospicua somma di denaro; Rilevato, al riguardo, che in tema di bancarotta fraudolenta, il giudizio relativo all'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale, di cui all'art. 219, comma 3, legge fallimentare, deve essere posto in relazione alla diminuzione globale che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 5, Sentenza n. 12330 del 02/11/2017, dep. 2018, Rv. 272663 - 01); Considerato che [OSCURATO:PERSONA] pur denunciando il vizio di motivazione suggerisce una (inammissibile in questa sede) lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente valutati dal giudice a quo per escludere l'attenuante della particolare tenuità del danno e negare le circostanze ex art.62-bis cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 novembre 20