CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2025
Cassazione n. 30966/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso, replicano censure — riferite al dolo della resistenza e alla parziale non imputabilità del ricorrente ex art 89 cp- già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti. con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche, per altro verso lamentano un asserito difetto di motivazione riguardo alla denegata concessione del beneficio della sospensione condizionale ckix, di contro la lettura del provvedimento impugnato smentisce perché, per quanto sinteticamente, la scelta adottata viene giustificata con argomentare puntuale e con coerente logicità alla luce di una esauriente disamina dei dati funzionali alla relativa valutazione processualy_( la personalità criminale del ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.