CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 1966
Cassazione n. 05975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1966 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla mancata specificazione dei veicoli e delle somme oggetto di distrazione, con declaratoria di inammissibilità nel resto, nonché conclusioni scritte nell'interesse deljìimputata, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 15 aprile 2021 la Corte d'appello di Roma, ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale attribuitigli quale amministratrice unica della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta distrattiva dei veicoli, sottolineando che la Corte territoriale aveva omesso di valutare le prove con le quali era stato dimostrato che l'autocarro targato LT 547874 era stato venduto nel 2001 e la [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo di imputazione era stata rubata nel 1995. Gli unici veicoli non rinvenuti, pertanto, erano il rimorchio targato LT 0005929 e il rimorchio targato LT 004873, che assertivamente la Corte territoriale aveva ritenuto idonei a costituire una garanzia per il ceto creditorio nonostante che il loro valore fosse sostanzialmente nullo, come confermato dal fatto che il curatore fallimentare aveva rinunciato all'acquisizione di tutti i veicoli oggetto della contestata condotta distrattiva. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta patrimoniale di euro 405.197,22 per immobilizzazioni materiali non precisate, di euro 18.167,91 per depositi bancari e di euro 18.065,84 per denaro in cassa, non essendo stato dimostrato, attraverso un'indagine su eventuali conti correnti, che le somme delle quali si tratta fossero state realmente nella disponibilità della società fallita e, comunque, che fosse attendibile la parziale documentazione dalla quale si era desunta l'esistenza di tali valori. D'altra parte, la Corte territoriale non aveva preso posizione sull'estratto del conto corrente bancario spontaneamente consegnato dall'imputata aveva un saldo di 300,00 euro al dicembre 2012 e sulle ingenti passività risultanti dalla medesima documentazione sopra menzionata. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, alla luce dell'impiego di formule di stile da parte della Corte territoriale che aveva, tra l'altro, valorizzato il mancato deposito dei bilanci dal 2010, trascurando che questi ultimi non possono essere considerati scritture contabili. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, sempre con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere omesso la Corte d'appello di argomentare in ordine alla necessaria sussistenza del dolo specifico. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per l'assenza di motivazione in ordine alla doqlianza con la quale si era invocata la riduzione della pena irrogata e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla mancata specificazione dei veicoli e delle somme oggetto di distrazione, con declaratoria di inammissibilità nel resto, nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputata, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Posto che si discute dei soli veicoli non rinvenuti - con la conseguenza che non s'intende quale argomento si può razionalmente trarre dalla rinuncia del curatore all'acquisizione di beni che non è dato sapere dove si trovino e per i quali resta imponderabile persino il costo delle attività di ricerca e recupero -, si osserva che l'obiezione del loro valore nullo è del tutto assertiva, in quanto fondata sul mero dato temporale che, in sé, rispetto a veicoli fra l'altro privi di motore, è privo di reale significato dimostrativo. 2. Il secondo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità, in quanto insiste nell'attribuire ai giudici di merito in termini del tutto generici un errore di interpretazione del bilancio del 2010, senza considerare in termini puntuali le partite attive delle quali si discute né il dato logico, valorizzato dalla sentenza di appello, secondo cui proprio la prosecuzione dell'attività in epoca successiva al 2010, quale comprovata anche dalle movimentazioni del conto corrente, oltre che dalle dichiarazioni di un dipendente, dimostra la presenza effettiva e concreta di mezzi finanziari. D'altra parte, proprio perché le risorse attive in esame non sono affatto rappresentate da crediti (per i quali già il Tribunale aveva escluso la distrazione) non ha alcun senso operare un confronto con le passività, alle quali con le prime risorse sarebbe stato necessario far fronte con la procedura concorsuale.La considerazione dedicata in ricorso alla minima somma residuata nel 2012 è priva di qualunque significato perché semplicemente conferma la dispersione precedente. 3. Il terzo e il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Essi sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che la Corte territoriale ha argomentato in ordine alla sussistenza del dolo specifico di occultare le distrazioni operate e che il quarto motivo è del tutto generico sul punto, nel senso che non si confronta in alcun modo con le considerazioni della sentenza impugnata, si osserva che il dato oggettivo sul quale riposa l'affermazione di responsabilità dell'imputata è rappresentato dall'assenza dei libri e delle scritture contabili per il periodo successivo al 2010. Ne discende che il cenno della Corte d'appello al mancato deposito dei bilanci serve solo a rafforzare il convincimento sul piano della prova della finalità di occultamento perseguita (e, infatti, il rilievo è contenuto nella parte dedicata alla dimostrazione dell'elemento soggettivo). Per il resto le critiche del ricorso sono di assoluta genericità. 4. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che si vanno ad indicare subito infra. Con esso si lamenta l'assenza di motivazione della sentenza impugnata rispetto alle doglianze concernenti il mero giudizio di equivalenza delle circostanze generiche rispetto alla contestata aggravante. Ora, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 26270001). Ora l'atto di appello si limitava a valorizzare in termini assertivi un atteggiamento collaborativo dell'imputata, senza, peraltro, neppure confrontarsi con il rilievo della sentenza di primo grado, quanto al solo parziale recupero dei beni rientranti nelle immobilizzazioni materiali. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Co -deciso il 21/10/2022 liere estensore Il Presidente arzo [OSCURATO:PERSONA]