CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 43619/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Benevento, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto nell'inte- resse di MACCHIAROLO Saverio, MACCHIAROLO, Nicola, MACCHIAROLO Vincenzo e MACCHIAROLO Graziano sospendeva l'esecutività (rectius, revocava) dell'ordine demolitorio ingiunto dal PM di Benevento in data 7.10.2020 e relativo alle opere abusive, oggetto della sentenza irrevocabile del Pretore di Benevento 11.05.1994. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, articolando un unico motivo, di seguito enun- ciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Deduce, con l'unico motivo di ricorso, il vizio di mancanza della moti- vazione, dolendosi in particolare il Procuratore della Repubblica per aver il giudice dell'esecuzione revocato l'ordine di demolizione semplicemente limitandosi a so- stenere che dall'esame della documentazione acquisita, rappresentata dal per- messo di costruire in sanatoria n. 2945 del 2012, sarebbe emersa la sussistenza delle condizioni per la revoca di tale ordine demolitorio, richiamando la giurispru- denza di questa Corte. Sostiene il PM ricorrente che, tuttavia, così operando il giudice non avrebbe dato conto delle ragioni logico - giuridiche fondanti la revoca dell'ordine né avrebbe eseguito la verifica richiesta al giudice dell'esecuzione in presenza di un'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, richiamando in tal senso giurispru- denza di questa Corte; in particolare, la carenza motivazionale emergerebbe dalla semplice lettura della sentenza che aveva ordinato la demolizione, che - al di là del riferimento contenuto nel p.d.c. in sanatoria all'ampliamento del manufatto - descriveva una diversa consistenza degli abusi edilizi, con la conseguenza che il p.d.c. nella prospettazione accusatoria non coprirebbe gli abusi di cui in sentenza, non trattandosi di un semplice ampliamento, come invece indicato nel p.d.c. a sanatoria del 2012. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta da- tata 16.09.2021, ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata or- dinanza.In particolare, si osserva come la difformità della concessione in sanatoria - come illustrato nel ricorso - impedisce che la stessa produca gli effetti con ri- guardo all'ordine di demolizione. L'esame dell'articolata procedura relativa alla de- molizione degli immobili abusivi, come delineata dalla disciplina urbanistica, nell'ambito della quale l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380/01, si colloca, a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, consente la deroga solo nel caso emanazione di atto in sanatoria in relazione alle opere esattamente come assentite. Sul punto il giudice si sarebbe limitato a prendere atto del titolo amministrativo senza puntuale verifica e coerente motivazione in ordine alla cor- rispondenza delle opere e all'esaustività del permesso in sanatoria. 4. Con memoria di replica datata 1.10.2021, la difesa dei ricorrenti ha in- sistito, in via preliminare, per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza del ri- corso proposto, ai sensi degli artt. 606 c.p.p. e 581 c.p.p.; in via principale, per il rigetto, con condanna del PM ricorrente al pagamento delle spese, onorari, rim- borso spese generali nella misura del 15 °A) ex d.m. n. 55\2014, iva e cpa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del P.M. è fondato. 2. Ed invero, ritiene il Collegio di dover dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dal Procuratore della Repubblica nel proprio ricorso, secondo cui ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto di condono edilizio, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile, la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria, la tempestività della domanda, il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (da ultimo, v. Sez. 3, n. 37470 del 22/05/2019 - dep. 10/09/2019, PMT c. Impagliazzo, Rv. 277668). 3. Il giudice dell'esecuzione ha invero revocato l'ordine di demolizione sem- plicemente limitandosi a sostenere che dall'esame della documentazione acquisita, 3 k rappresentata dal permesso di costruire in sanatoria n. 2945 del 2012, sarebbe emersa la sussistenza delle condizioni per la revoca di tale ordine. A ciò si aggiunge, come si legge nell'ordinanza, la comunicazione del re- sponsabile dell'ufficio urbanistica del Comune in cui si attesta l'intervenuta sana- toria delle opere eseguite in ampliamento dell'immobile distinto in catasto alle particelle 661 e 667, fg. 24. Orbene, osserva il Collegio, attraverso la semplice citazione di atti ammi- nistrativi, di sentenze di legittimità nonché la mera attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti per la sanatoria, il giudice non ha rivelato in alcun modo l'iter logico e giuridico seguito e tantonneno dato atto della verifica effettuata, incor- rendo nella redazione di una motivazione apparente e quindi mancante. Ed invero, a fronte della presentazione della sanatoria, occorre che la verifica del giudice dell'esecuzione si incentri, tra l'altro e in particolare, sull'esame della legittima- zione del richiedente, sulla tempestività della domanda, sul rispetto dei requisiti strutturali e temporali delle opere, sull'analisi dei requisiti volumetrici o anche di destinazione d'uso assentibili e, in particolare e non meno importante, sull'esatta corrispondenza tra gli interventi assentiti e la consistenza delle opere oggetto della provvedimento che ha portato all'emissione dell'ordine di demolizione. Dando atto specificamente degli esiti di ciascuno di tali approfondimenti e dei relativi motivi. È noto infatti, quale principio operante anche in tema di condono, che l'esecutività del provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della de- molizione, adottato ex art. 7, ultimo comma, legge 28 febbraio 1985 n. 47 (at- tualmente 31 DPR 380/01), e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge (cfr. Sez. 3, n. 11051 del 30/01/2003, Rv. 224346 - 01 Ciavarella L; Sez. 3, n. 3196 del 27/11/1998 - dep. 01/03/1999, Rv. 213010 — 01, Sacchetti I). 4. Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Benevento. 5. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattan- dosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Be- nevento competente ai sensi dell'art. 324, co.