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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 10697/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria presentata - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha contestato quanto allegato dal Procuratore generale e insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 febbraio 2020 (dep. il 27 maggio 2020) la Corte di appello di Potenza - per quel che qui rileva, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giuseppe TORELLI - ha confermato la pronuncia del 23 gennaio 2018, con la quale il Tribunale di Matera aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il delitto continuato di spendita di monete falsificate (artt. 81, comma 2, e 455 cod. pen.) e, ritenuta la contestata recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 571, comma 3, 97, comma 4, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 111 comma 6, Cost., assumendo che il gravame sarebbe stato rigettato senza argomentare sui motivi di impugnazione presentati dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sede di discussione nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il ricorrente ha dedotto che: - il gravame sarebbe stato rigettato poiché è stato ritenuto privo di argomentazioni critiche verso la motivazione della sentenza di primo grado l'atto di appello presentato dal difensore di fiducia; - tuttavia, la Corte territoriale non si sarebbe in alcun modo espressa sui motivi di appello autonomi e specifici presentati dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sede di discussione nel giudizio di primo grado, legittimato a presentare l'impugnazione come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il quale - oltre ad aver argomentato sulla propria legittimazione a impugnare - aveva denunciato la nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione dell'imputato e prospettato l'insussistenza del dolo e dei presupposti per configurare il concorso di persone nel reato, la configurabilità al più della fattispecie colposa prevista dall'art. 457 cod. pen. e l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

Più in particolare, il ricorrente ha rassegnato che il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado a cagione dell'«omessa notifica degli atti del procedimento presso il domicilio eletto dal TORELLI» (in Corato, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 - come emerge del decreto di convalida del sequestro in atti), effettuata invece presso la sua residenza in Sant'Elpidio a Mare, così essendosi prodotta una (y, nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in quanto la vocatio in ius sarebbe stata eseguita in forma diversa da quella prescritta, determinando l'assoluta non conoscenza degli atti del procedimento da parte dell'odierno imputato.

2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere «la legittimazione a proporre impugnazione del difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia non comparso, considerato che al difensore nominato per l'ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato d'ufficio - a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - deve essere riconosciuta la qualifica di "sostituto", al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 cod. proc. pen., con la conseguenza che egli esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello d'ufficio precedentemente designato» (Sez. 5, n. 28530 del 18/06/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247907 - 01; cfr. già Sez.

U, n. 22 del 11/11/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 199399 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017, Biagi, Rv. 269772 - 01).

Tuttavia, si è chiarito che tale qualifica di sostituto dura «fino al momento in cui» il difensore di fiducia, «che pure conserva la sua qualifica» - poiché rimane «titolare dell'ufficio di difesa» (Sez.

U, n. 22/1994; cfr. pure Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262666 - 01) - «non vi provveda personalmente» (Sez. 5, n. 28530/2010, cit.).

I limiti di operatività e di durata di tale sostituzione sono stati già tracciati dalle Sezioni Unite che hanno rilevato la «occasionalità e temporaneità della posizione del "sostituto" stesso rispetto alla immutabilità di quella del "sostituito", per cui l'incarico e la funzione dell'uno dura fin quando non si riattiva il ruolo e la funzione predominante dell'altro», ferma restando «la possibilità per il difensore "sostituito" di riappropriarsi in qualsiasi momento del suo ufficio» (tanto che «non può escludersi che il "sostituto" neppure possa portare a compimento l'atto per il quale aveva ricevuto l'incarico o partecipare, nel suo intero sviluppo, al momento processuale in cui era stato chiamato ad intervenire»).

E da ciò hanno tratto, come anticipato, che: - è «utilmente proposta l'impugnazione da parte del difensore "sostituto" che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge abbia preso l'iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore "sostituito", eppertanto, di una situazione che, di per sé, non è di sicuro significato e di facile interpretazione», al fine di garantire l'«"effettività" della difesa di ufficio» e la sua «concreta realizzazione»; - tuttavia, «il suindicato intervento, che di per sé costituisce una innegabile forma di garanzia per l'imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce effetti vincolanti per il difensore titolare dell'ufficio al quale va coerentemente riconosciuto il diritto di proporre, se ancora nei termini, l'impugnazione, cosi superando quanto fatto in sua vece» (Sez.

U, n. 22/1994, cit.).

Da quanto sopra esposto consegue che, qualora il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. abbia interposto appello, esso conserva effetto (così permettendo l'instaurazione del giudizio di gravame) fin tanto che il difensore di fiducia non abbia a propria 3 4- volta presentato tempestiva impugnazione.

Allorché, invece, il difensore di fiducia presenti rituale impugnazione sono le sue determinazioni, sia sulla scelta del mezzo di impugnazione sia sul suo contenuto (la c.d. linea di difesa), a prevalere, proprio in ragione della titolarità dell'ufficio difensivo a lui solo conferito dallo stesso imputato (e che, come esposto, non è in nulla inficiato dalla nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che non comporta la costituzione di un rapporto difensivo tra lui e l'imputato: cfr. Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021, D'Angelo, Rv. 281498 - 01), il quale gli ha affidato la salvaguardia dei propri interessi; e qualora il «sostituto» abbia già presentato impugnazione, come chiarito dalle Sezioni Unite, è «supera[to] quanto fatto in [...] vece» del difensore di fiducia, il cui atto di impugnazione è quello che il Giudice deve esaminare.

Nel caso in esame, il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ha presentato l'appello il giorno 8 marzo 2018; ma il difensore di fiducia ha ritualmente depositato la propria impugnazione il successivo giorno 9, così privando di effetto l'atto del proprio sostituto.

Ne deriva che la Corte territoriale ritualmente ha avuto riguardo soltanto ai motivi di gravame presentati dal difensore di fiducia ed è perciò manifestamente infondato il ricorso.

3. In ogni caso, il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni.

3.1. In primo luogo, è manifestamente infondato con riguardo alla dedotta nullità.

Risulta in atti, cui il Collegio può accedere alla luce del vizio denunciato (Sez.

U, Policastro), che: - in data 13 luglio 2015, allorché è stato identificato dai Carabinieri, ha invece dichiarato come domicilio il proprio luogo di residenza in Sant'Elpidio a mare, [OSCURATO:PERSONA] n. 908; - il 20 luglio 2015, all'atto della notifica del provvedimento di convalida della perquisizione e del sequestro disposto nel presente procedimento e dell'informazione di garanzia, il TORELLI ha eletto domicilio in Corato, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - proprio in tale luogo è stata eseguita la notificazione del decreto che dispone il giudizio (ricevuta dalla figlia convivente), il che esime da innmorare oltre sul punto.

3.2. Nel resto deve rilevarsi che: - il ricorso si è limitato a elencare, in maniera del tutto generica, i motivi di appello che non sarebbero stati esaminati (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), considerato peraltro che:• quanto all'asserita insussistenza del dolo dell'imputato (e di conseguenza del suo agire colposo) e dei presupposti per configurarne il concorso nel delitto in imputazione, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha espressamente condiviso e richiamato la decisione del primo Giudice, indicando gli elementi alla luce dei quali si è giunti all'identificazione del TORELLI (che conduceva il veicolo segnalato proprio in relazione allo spedita delle banconote contraffatte, a bordo del quale viaggiava pure il [OSCURATO:PERSONA]); • la pena edittale posta per il delitto in imputazione, ossia quella posta dall'art.453 cod. pen., diminuita da un terzo alla metà, non consente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 11712 del 22/11/2019 - dep. 2020, Migliore, Rv. 278927 - 01).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; - la memoria presentata - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha contestato quanto allegato dal Procuratore generale e insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 febbraio 2020 (dep. il 27 maggio 2020) la Corte di appello di Potenza - per quel che qui rileva, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Giuseppe TORELLI - ha confermato la pronuncia del 23 gennaio 2018, con la quale il Tribunale di Matera aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il delitto continuato di spendita di monete falsificate (artt. 81, comma 2, e 455 cod. pen.) e, ritenuta la contestata recidiva reiterata, lo aveva condannato alla pena di un anno e nove mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - la violazione degli artt. 571, comma 3, 97, comma 4, e 125, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 111 comma 6, Cost., assumendo che il gravame sarebbe stato rigettato senza argomentare sui motivi di impugnazione presentati dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sede di discussione nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il ricorrente ha dedotto che: - il gravame sarebbe stato rigettato poiché è stato ritenuto privo di argomentazioni critiche verso la motivazione della sentenza di primo grado l'atto di appello presentato dal difensore di fiducia; - tuttavia, la Corte territoriale non si sarebbe in alcun modo espressa sui motivi di appello autonomi e specifici presentati dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sede di discussione nel giudizio di primo grado, legittimato a presentare l'impugnazione come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il quale - oltre ad aver argomentato sulla propria legittimazione a impugnare - aveva denunciato la nullità della sentenza di primo grado per omessa citazione dell'imputato e prospettato l'insussistenza del dolo e dei presupposti per configurare il concorso di persone nel reato, la configurabilità al più della fattispecie colposa prevista dall'art. 457 cod. pen. e l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Più in particolare, il ricorrente ha rassegnato che il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado a cagione dell'«omessa notifica degli atti del procedimento presso il domicilio eletto dal TORELLI» (in Corato, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 - come emerge del decreto di convalida del sequestro in atti), effettuata invece presso la sua residenza in Sant'Elpidio a Mare, così essendosi prodotta una (y, nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in quanto la vocatio in ius sarebbe stata eseguita in forma diversa da quella prescritta, determinando l'assoluta non conoscenza degli atti del procedimento da parte dell'odierno imputato. 2. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere «la legittimazione a proporre impugnazione del difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia non comparso, considerato che al difensore nominato per l'ipotesi di assenza di quello di fiducia o di quello designato d'ufficio - a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - deve essere riconosciuta la qualifica di "sostituto", al quale si applicano le disposizioni dell'art. 102 cod. proc. pen., con la conseguenza che egli esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di quello d'ufficio precedentemente designato» (Sez. 5, n. 28530 del 18/06/2010, [OSCURATO:PERSONA]. 247907 - 01; cfr. già Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, [OSCURATO:PERSONA]. 199399 - 01; cfr. pure Sez. 3, n. 19985 del 15/03/2017, Biagi, Rv. 269772 - 01). Tuttavia, si è chiarito che tale qualifica di sostituto dura «fino al momento in cui» il difensore di fiducia, «che pure conserva la sua qualifica» - poiché rimane «titolare dell'ufficio di difesa» (Sez. U, n. 22/1994; cfr. pure Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 262666 - 01) - «non vi provveda personalmente» (Sez. 5, n. 28530/2010, cit.). I limiti di operatività e di durata di tale sostituzione sono stati già tracciati dalle Sezioni Unite che hanno rilevato la «occasionalità e temporaneità della posizione del "sostituto" stesso rispetto alla immutabilità di quella del "sostituito", per cui l'incarico e la funzione dell'uno dura fin quando non si riattiva il ruolo e la funzione predominante dell'altro», ferma restando «la possibilità per il difensore "sostituito" di riappropriarsi in qualsiasi momento del suo ufficio» (tanto che «non può escludersi che il "sostituto" neppure possa portare a compimento l'atto per il quale aveva ricevuto l'incarico o partecipare, nel suo intero sviluppo, al momento processuale in cui era stato chiamato ad intervenire»). E da ciò hanno tratto, come anticipato, che: - è «utilmente proposta l'impugnazione da parte del difensore "sostituto" che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge abbia preso l'iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore "sostituito", eppertanto, di una situazione che, di per sé, non è di sicuro significato e di facile interpretazione», al fine di garantire l'«"effettività" della difesa di ufficio» e la sua «concreta realizzazione»; - tuttavia, «il suindicato intervento, che di per sé costituisce una innegabile forma di garanzia per l'imputato e di salvaguardia dei suoi interessi, non produce effetti vincolanti per il difensore titolare dell'ufficio al quale va coerentemente riconosciuto il diritto di proporre, se ancora nei termini, l'impugnazione, cosi superando quanto fatto in sua vece» (Sez. U, n. 22/1994, cit.). Da quanto sopra esposto consegue che, qualora il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. abbia interposto appello, esso conserva effetto (così permettendo l'instaurazione del giudizio di gravame) fin tanto che il difensore di fiducia non abbia a propria 3 4- volta presentato tempestiva impugnazione. Allorché, invece, il difensore di fiducia presenti rituale impugnazione sono le sue determinazioni, sia sulla scelta del mezzo di impugnazione sia sul suo contenuto (la c.d. linea di difesa), a prevalere, proprio in ragione della titolarità dell'ufficio difensivo a lui solo conferito dallo stesso imputato (e che, come esposto, non è in nulla inficiato dalla nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che non comporta la costituzione di un rapporto difensivo tra lui e l'imputato: cfr. Sez. 4, n. 26348 del 04/06/2021, D'Angelo, Rv. 281498 - 01), il quale gli ha affidato la salvaguardia dei propri interessi; e qualora il «sostituto» abbia già presentato impugnazione, come chiarito dalle Sezioni Unite, è «supera[to] quanto fatto in [...] vece» del difensore di fiducia, il cui atto di impugnazione è quello che il Giudice deve esaminare. Nel caso in esame, il difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. ha presentato l'appello il giorno 8 marzo 2018; ma il difensore di fiducia ha ritualmente depositato la propria impugnazione il successivo giorno 9, così privando di effetto l'atto del proprio sostituto. Ne deriva che la Corte territoriale ritualmente ha avuto riguardo soltanto ai motivi di gravame presentati dal difensore di fiducia ed è perciò manifestamente infondato il ricorso. 3. In ogni caso, il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni. 3.1. In primo luogo, è manifestamente infondato con riguardo alla dedotta nullità. Risulta in atti, cui il Collegio può accedere alla luce del vizio denunciato (Sez. U, Policastro), che: - in data 13 luglio 2015, allorché è stato identificato dai Carabinieri, ha invece dichiarato come domicilio il proprio luogo di residenza in Sant'Elpidio a mare, [OSCURATO:PERSONA] n. 908; - il 20 luglio 2015, all'atto della notifica del provvedimento di convalida della perquisizione e del sequestro disposto nel presente procedimento e dell'informazione di garanzia, il TORELLI ha eletto domicilio in Corato, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - proprio in tale luogo è stata eseguita la notificazione del decreto che dispone il giudizio (ricevuta dalla figlia convivente), il che esime da innmorare oltre sul punto. 3.2. Nel resto deve rilevarsi che: - il ricorso si è limitato a elencare, in maniera del tutto generica, i motivi di appello che non sarebbero stati esaminati (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02: «in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica»; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01), considerato peraltro che:• quanto all'asserita insussistenza del dolo dell'imputato (e di conseguenza del suo agire colposo) e dei presupposti per configurarne il concorso nel delitto in imputazione, unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha espressamente condiviso e richiamato la decisione del primo Giudice, indicando gli elementi alla luce dei quali si è giunti all'identificazione del TORELLI (che conduceva il veicolo segnalato proprio in relazione allo spedita delle banconote contraffatte, a bordo del quale viaggiava pure il [OSCURATO:PERSONA]); • la pena edittale posta per il delitto in imputazione, ossia quella posta dall'art.453 cod. pen., diminuita da un terzo alla metà, non consente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. Sez. 5, n. 11712 del 22/11/2019 - dep. 2020, Migliore, Rv. 278927 - 01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibili, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 10697/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris