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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 39575/2023

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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/03/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con il decreto impugnato in questa sede, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], sezione delle misure di prevenzione, con il quale era stato disposta l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. c) d.

Igs. 159/2011.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Russo deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 1, lett. c) e 4, comma 1, lett. c), d.

Igs. 159/2011, avendo il provvedimento confermato il giudizio di pericolosità sociale fondandolo su mere presunzioni, in difetto di accertamenti definitivi in sede penale sulla responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato.

In primo luogo, va rilevato che il ricorrente - limitandosi al richiamo di alcune massime giurisprudenziali - non indica né la specifica violazione di legge che dovrebbe esser posta a base dell'impugnazione in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 10 d.

Igs. 159/2011), né i punti della decisione in cui si dovrebbe apprezzare la denunciata, ma non specificata, violazione di legge.

Quanto, poi, all'affermazione dell'errato richiamo operato dal provvedimento impugnato a fatti storici per i quali non sarebbe stato pronunciato alcun provvedimento definitivo in sede di giudizio penale, essa si pone in totale contrasto con il principio fondante del sistema delle misure di prevenzione caratterizzato dall'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale (essendo consentita l'autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale per affermare la pericolosità generica del proposto, sia in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, sia nell'ipotesi di sentenza di assoluzione in quanto anche i fatti, ritenuti insufficienti per una condanna penale, possono esser posti alla base di un giudizio di pericolosità: da ultimo, Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01), rilevando ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica (Sez. 5, n. 6794 del 14/12/1998, dep. 1999, Musso, Rv. 212209 - 01), rilevando, in tal senso, anche fatti non costituenti reato (Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434 - 01).2.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/03/2023 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con il decreto impugnato in questa sede, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], sezione delle misure di prevenzione, con il quale era stato disposta l'applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, lett. c) d. Igs. 159/2011. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Russo deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 1, lett. c) e 4, comma 1, lett. c), d. Igs. 159/2011, avendo il provvedimento confermato il giudizio di pericolosità sociale fondandolo su mere presunzioni, in difetto di accertamenti definitivi in sede penale sulla responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato. In primo luogo, va rilevato che il ricorrente - limitandosi al richiamo di alcune massime giurisprudenziali - non indica né la specifica violazione di legge che dovrebbe esser posta a base dell'impugnazione in sede di legittimità (ai sensi dell'art. 10 d. Igs. 159/2011), né i punti della decisione in cui si dovrebbe apprezzare la denunciata, ma non specificata, violazione di legge. Quanto, poi, all'affermazione dell'errato richiamo operato dal provvedimento impugnato a fatti storici per i quali non sarebbe stato pronunciato alcun provvedimento definitivo in sede di giudizio penale, essa si pone in totale contrasto con il principio fondante del sistema delle misure di prevenzione caratterizzato dall'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale (essendo consentita l'autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale per affermare la pericolosità generica del proposto, sia in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, sia nell'ipotesi di sentenza di assoluzione in quanto anche i fatti, ritenuti insufficienti per una condanna penale, possono esser posti alla base di un giudizio di pericolosità: da ultimo, Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488 - 01), rilevando ai fini del giudizio sull'attualità della pericolosità sociale fatti, di qualunque tipo, sintomatici della persistenza di tale pericolosità, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica (Sez. 5, n. 6794 del 14/12/1998, dep. 1999, Musso, Rv. 212209 - 01), rilevando, in tal senso, anche fatti non costituenti reato (Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, Mancuso, Rv. 274434 - 01).2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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