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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15965/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che i due motivi di ricorso, che si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena, sono generici sia sotto il profilo intrinseco — perché non specificano quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto sostenere la concessione del beneficio oppure una riduzione della pena, già prossima al minimo edittale — sia sotto quello estrinseco perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; Rilevato che i due motivi di ricorso, che si appuntano sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena, sono generici sia sotto il profilo intrinseco — perché non specificano quali elementi, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto sostenere la concessione del beneficio oppure una riduzione della pena, già prossima al minimo edittale — sia sotto quello estrinseco perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris