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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 13429/2026

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el GIP TRIBUNALE di Foggiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTOIl Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Foggia con sentenza ex art.444 cod. proc. pen. in data 20 settembre 2024 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la penaconcordata tra le parti in ordine al reato di tentato riciclaggio allo stesso ascritto.Avverso la sentenza di patteggiamento proponeva appllo il difensore dell'imputatolamentando mancata assoluzione ed omessa concessione delle attenuanti generiche.La Corte di appello di Bari, rilevato trattarsi di sentenza non appellabile, trasmetteva gliCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena che deve esseredichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sullaresponsabilità e sulle attenuanti generiche sono inammissibili.Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casiper i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno2018, n.38235).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el GIP TRIBUNALE di Foggiaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTOIl Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Foggia con sentenza ex art.444 cod. proc. pen. in data 20 settembre 2024 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la penaconcordata tra le parti in ordine al reato di tentato riciclaggio allo stesso ascritto.Avverso la sentenza di patteggiamento proponeva appllo il difensore dell'imputatolamentando mancata assoluzione ed omessa concessione delle attenuanti generiche.La Corte di appello di Bari, rilevato trattarsi di sentenza non appellabile, trasmetteva gliCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena che deve esseredichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sullaresponsabilità e sulle attenuanti generiche sono inammissibili.Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casiper i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno2018, n.38235). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13429/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris