CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2021
Cassazione n. 00065/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA di ROMAud E la relazione svolta dal Consig iere [OSCURATO:PERSONA]; let ;entite le conclusioni del PG L [OSCURATO:PERSONA] Il I .e Gen. conclude per l'inamm ,ssibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione or l'Ennullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che la ::'fermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata al ricorrent 131 3 dello stesso tribunale, in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 56. 9, -nmi 1 e 2, in relazione all'art. 628, comma 3, cod. pen. Al riguardo, deduce: 1) violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9, 292 e 192 ), I. pen. Si censura il giudizio di gravità indiziaria tanto con riguardo alla pc i. a alla valenza probatoria degli elementi di accusa, quanto con riferimer - i incato apprezzamento della valenza di quelli difensivi, specificamente enun , I ; 2) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. La censura in . ; e motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta contraddittoria oltn I- e gica sotto il profilo giuridico sia nelle premesse che nelle conclusioni i e jomentazioni poste a fondamento della confermata cautela disposta dal G 3) violazione dell'art. 273 cod. proc. pen. Gli elementi di accusa ac l'ordinanza impugnata erano privi della necessaria qualificata probabilit ito commesso ai fini dell'adozione della misura cautelare. 4) violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. PE Isura, in punto di esigenze cautelari, l'esistenza del pericolo di reiterazion, .gnanza degli elementi in forza del quale tale pericolo era stato tratto. 2. Con nota trasmessa a questa Corte in data 27/10/2021, la difes Drrente ha allegato il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma con ita revocata la misura cautelare disponendosi la rinnessione in li l'indagato stante l'istanza di definizione del procedimento con l'applica la pena in relazione alla quale è stato prestato il consenso del P.M. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per carenza di inter 'ero, la positiva valutazione dell'attualità e della concretezza dell'inte l'indagato all'impugnazione di un provvedimento applicativo di una rr Jtelare custodiale che, nelle more del procedimento, sia stata revocata o -duto efficacia, è condizionata alla manifestazione da parte del medE l'effettiva intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in l'esperimento dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 43 del 15/11/2006, dep. 2007, Rv. 235886). Nel caso in esame, non solo tale interesse non risulta essere acificamente dedotto tramite motivi aggiunti, ma anzi si deve escludere pr conseguenza dell'allegazione del provvedimento di scarcerazione fondato I :ostanza che il ricorrente abbia formulato dinanzi al GIP richiesta di applica -la ottenendo il consenso del P.M., considerato che il patteggiamento sulla osa sugli esiti delle indagini preliminari i quali, salvo eccezioni, sono gli sti a fondamento della misura coercitiva. Ne deriva che la richiesta itenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., equiparata a quella di condan nificativa di una volontà incompatibile con quella di contestare la consiste n gravità dei materiale indiziario, con la conseguenza che, in tal caso, si :ludere che l'imputato coltivi un interesse ad esperire la procedura p l. arazione dell'ingiusta detenzione, ex art. 314 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 23/1/2007, rv. 236055). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. p€ -danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussist istificati motivi nulla è a disporsi con riguardo all'ammenda. 4. La natura non complessa delle questioni sollevate e l'applicazioi ncipi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione :isione in forma semplificata. P.Q.M. :hiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s )cessuali. Motivazione semplificata. Così deciso il 18/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]