CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37871/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9180-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricatrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 6393/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Don. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Siracusa che ha dichiarato tardiva la notificazione della cartella, in esito alla mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio a seguito di cassazione con rinvio. Nel particolare, il collegio d'appello ha ritenuto che il termine di decadenza biennale per la notifica della cartella a seguito di definitività dell'accertamento di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 avesse dies a quo dal 31 dicembre 2011, perché il 27 novembre 2011 aveva era scaduto il termine per la riassunzione del giudizio, decretando il travolgimento dell'intero processo e fondando così la definitività dell'accertamento. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comrna, L n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; Ric. 2021 n. 09180 sez. MT ud. 23-11-2022 -2- PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti di causa. Così