CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 25761/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21530-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Gracchi 209, presso lo studio dell’ A vvocato Dario [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]SCHIAVULLI; -istante - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Avverso la sentenza n. 21329 /20 22 del la C orte di Cassazione , depositata il 06/07/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Correzione errore materiale R.G.N.21530/2022 Cron. Rep. Ud.9/3/2023 Adunanza camerale In fattoe in diritto - che [OSCURATO:PERSONA] formula istanza per la correzione , d’ufficio, di errore materiale contenuto n ell’ordinanza di questa Corte n. 21329/22, del 6 luglio 2022, che – nel condannare il Comune di Cerignola a rifondergli le spese del giudizio di legittimità – ha liquidato la relativa somma in “ euro 2.00,00 ” , anziché in euro2.000,00; - che il Paradiso ha provveduto a notificare al Comune di Cerignola l’istanza e il decreto di questa Corte di avvenuta fissazione dell’adunanza camerale; -che il medesimo ha depositato memoria nella quale insiste affinché si faccia luogo alla richiesta correzione; - che l’istanza merita accoglimento, sussistendone i presupposti ex art. 287 e 391-bis, comma 1, cod. proc. civ.; -che, difatti, per un mero refuso, la condanna alle spese del giudizio di legittimità –che si è ritenuto di liquidare, in base alle tariffe forensi vigenti “ratione temporis”, nella misura di euro 2.000,00 –risulta disposta per euro“2.00,00”, errore confermato dal fatto che dopo la cifra “2” risulta apposto il segno “.”, il quale non ha alcuna ragion d’essere per un ordine di grandezza espresso in centinaia (e non in migliaia); - che deve, quindi, sostituirsi, nel dispositivo della predetta ordinanza(pag. 7), alla cifra “ 2.00,00 ”, quella “ 2.000,00 ”. P.Q.M. La Corte dispone che la propria ordinanza n. 21329 /22, depositata il 6 luglio 2022, sia corretta, sostituendosi nel dispositivo della stessa (pag. 7) , alla cifra “ 2.00,00 ”, quella “2.000,00”.Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della