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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48711/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che i motivi del ricorso proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, di contestuale revoca della pena dell'ergastolo e di riforma della pena in ragione della non obbligatorietà della circostanza aggravante di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen., sono manifestamente infondate.

Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui chi chiede il riconoscimento del nesso della continuazione, sebbene non debba provare o necessariamente allegare gli indici sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ha pur sempre l'onere di indicare quali siano gli estremi delle sentenze in ordine alle quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, così da mettere il giudice in condizione di vagliare la richiesta e acquisire le relative pronunce d'ufficio.

Rilevato che il ricorrente non ha affatto assolto tale onere, non indicando né i singoli reati né le sentenze oggetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, così come pure ha omesso di indicare quali pene il giudice avrebbe dovuto riformare in ragione della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della recidiva obbligatoria.

Rilevato, infine, che quand'anche il giudice avesse riconosciuto il nesso della continuazione, la richiesta di applicazione della previsione di cui all'art. 78 cod. pen. risulterebbe manifestamente infondata in quanto il caso di specie sarebbe piuttosto riconducibile alla previsione di cui all'art. 72, comma 2 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che i motivi del ricorso proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, di contestuale revoca della pena dell'ergastolo e di riforma della pena in ragione della non obbligatorietà della circostanza aggravante di cui all'art. 99 comma 4 cod. pen., sono manifestamente infondate. Invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui chi chiede il riconoscimento del nesso della continuazione, sebbene non debba provare o necessariamente allegare gli indici sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ha pur sempre l'onere di indicare quali siano gli estremi delle sentenze in ordine alle quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, così da mettere il giudice in condizione di vagliare la richiesta e acquisire le relative pronunce d'ufficio. Rilevato che il ricorrente non ha affatto assolto tale onere, non indicando né i singoli reati né le sentenze oggetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato, così come pure ha omesso di indicare quali pene il giudice avrebbe dovuto riformare in ragione della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della recidiva obbligatoria. Rilevato, infine, che quand'anche il giudice avesse riconosciuto il nesso della continuazione, la richiesta di applicazione della previsione di cui all'art. 78 cod. pen. risulterebbe manifestamente infondata in quanto il caso di specie sarebbe piuttosto riconducibile alla previsione di cui all'art. 72, comma 2 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2
Sentenza Cassazione n. 48711/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris