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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05348/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, deducendo due distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in ordine alla circostanza per cui la Corte di appello, avendo rite- nuto proseguibile l'azione penale per la equivalenza della costituzione di parte civile alla querela, non ha considerato che la mancata presentazione delle con- clusioni scritte, a norma degli artt. 82, comma 2 e 523 cod. proc. pen., com- porti la revoca tacita della costituzione di parte civile e, dunque, sia assimilabile alla revoca tacita della querela; con il secondo motivo di ricorso deduce viola- zione di legge in ordine all'art. 62, comma 1 n. 4 cod. pen. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Come statuito dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844-01, Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv. 286741 - 01), la costituzione di parte civile equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Carta- bia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo for- mule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione».

La Corte richiama il principio, espresso, in motivazione, da Sez.

U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, relativo all'ipotesi, assimilabile al caso in questione, di sopravve- nuta procedibilità a querela per taluni reati, per effetto del d.lgs.10/10/2018, n. 36; si afferma, proprio con riferimento ai procedimenti pendenti in grado di legittimità, che, non richiedendo la presentazione della querela forme partico- lari, la volontà di querelare può essere desunta dal giudice anche da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione, come la costituzione di parte civile della persona offesa e la persistenza di essa nei successivi gradi di giu- dizio.

Ciò premesso, in relazione agli effetti della mancata presentazione di con- clusioni nel giudizio di appello, va fatta applicazione del principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01) secondo cui «La parte civile costi- tuita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comun- que presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.», per cui non può desumersi l'effetto della remis- sione della querela.

Inoltre, il ragionamento fatto valere dalla ricorrente, qualora miri a far emergere esclusivamente il venir meno della condizione di procedibilità, sa- rebbe comunque errato in diritto, giacché (Sez. 5, Sentenza n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149 - 01), in ogni caso, la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione ta- cita di querela.

Per tali ragioni, si ritiene che la Corte di appello abbia corret- tamente ritenuta proseguibile l'azione penale.

3. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che la conces- sione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore eco- nomico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

4. La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell'impu- tata, tenuto conto della impossibilità di individuare con precisione l'entità di ogni singolo prelievo abusivo di gas.

5. La ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni dell'asserita mi- nima rilevanza economica del danno.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

L\A 3 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, deducendo due distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in ordine alla circostanza per cui la Corte di appello, avendo rite- nuto proseguibile l'azione penale per la equivalenza della costituzione di parte civile alla querela, non ha considerato che la mancata presentazione delle con- clusioni scritte, a norma degli artt. 82, comma 2 e 523 cod. proc. pen., com- porti la revoca tacita della costituzione di parte civile e, dunque, sia assimilabile alla revoca tacita della querela; con il secondo motivo di ricorso deduce viola- zione di legge in ordine all'art. 62, comma 1 n. 4 cod. pen. per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come statuito dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844-01, Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Rv. 286741 - 01), la costituzione di parte civile equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Carta- bia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo for- mule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione». La Corte richiama il principio, espresso, in motivazione, da Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, relativo all'ipotesi, assimilabile al caso in questione, di sopravve- nuta procedibilità a querela per taluni reati, per effetto del d.lgs.10/10/2018, n. 36; si afferma, proprio con riferimento ai procedimenti pendenti in grado di legittimità, che, non richiedendo la presentazione della querela forme partico- lari, la volontà di querelare può essere desunta dal giudice anche da atti che non contengano la sua esplicita manifestazione, come la costituzione di parte civile della persona offesa e la persistenza di essa nei successivi gradi di giu- dizio. Ciò premesso, in relazione agli effetti della mancata presentazione di con- clusioni nel giudizio di appello, va fatta applicazione del principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01) secondo cui «La parte civile costi- tuita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comun- que presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.», per cui non può desumersi l'effetto della remis- sione della querela. Inoltre, il ragionamento fatto valere dalla ricorrente, qualora miri a far emergere esclusivamente il venir meno della condizione di procedibilità, sa- rebbe comunque errato in diritto, giacché (Sez. 5, Sentenza n. 20260 del 01/02/2016, Rv. 267149 - 01), in ogni caso, la revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione ta- cita di querela. Per tali ragioni, si ritiene che la Corte di appello abbia corret- tamente ritenuta proseguibile l'azione penale. 3. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che la conces- sione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore eco- nomico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). 4. La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell'impu- tata, tenuto conto della impossibilità di individuare con precisione l'entità di ogni singolo prelievo abusivo di gas. 5. La ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni dell'asserita mi- nima rilevanza economica del danno. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. L\A 3 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così decis
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