CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 34927/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che in data 28.6.2024 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione dell'imputato, sottoscritta anche dal difensore, di rinuncia al ricorso, e da cui consegue l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591 comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. Pen., 5, 6.6.2016 n. 28.691, Arena); ciò non di meno, i "tempi" della intervenuta rinuncia giustificano la quantificazione dell'ammenda nella sola misura di Euro 1.000. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2