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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08517/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

U [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza assunta in data 14 Novembre 2019 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' Vincenzo in relazione alla detenzione custodiale sofferta dalla data del 8 Agosto 2012 al 14 Maggio 2014 in relazione alla contestazione di partecipazione al clan ‘ndranghetista Vallelonga, contestazione dalla quale veniva definitivamente assolto dalla Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto.

2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assume che ricorra la condizione impeditiva alla riparazione per avere il ricorrente concorso a dare causa alla detenzione in ragione di dolo o colpa grave, attesa la condotta tenuta prima dell'applicazione della misura cautelare (rivelata dal materiale intercettivo) con la quale aveva manifestato consapevolezza della ricorrenza di una violenta contrapposizione tra famiglie criminose nell'area di influenza della famiglia Vallelonga, di cui il nonno del FRANZE' era personaggio di spicco, nondimeno aveva accettato di eseguire ricerche e richieste di informazioni, su incarico dello zio, VALLELONGA Agostino, anch'esso intraneo al suddetto clan, di articoli (giubbotti antiproiettile e visori notturni) il cui impiego nella guerra tra clan che era scoppiata nell'area dello Stilaro non poteva che essere evidente al FRANZE'.

A tale proposito evidenziava che la gravità indiziaria in capo al ricorrente per il reato di partecipazione alla suddetta famiglia ndranghetista era accresciuta dal fatto di avere acquistato tre schede telefoniche fatte intestare a parenti defunti.

Con tali condotte il ricorrente aveva ingenerato l'apparenza di una complicità all'organizzazione criminosa facente capo al nonno e comunque aveva rappresentato una connivenza, rilevante ai fini della esclusione della riparazione, in quanto si era inserita nel corso di vari episodi di sangue che avevano interessato la provincia di [OSCURATO:PERSONA] nella guerra tra famiglie denominata "Faida dei Boschi" e comunque idonea a rafforzare la coesione della struttura associativa come effetto non voluto della propria condotta.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, FRANZE' Vincenzo articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge laddove era stato riconosciuto il dolo e la colpa grave, nonché contesta la relazione tra la condotta colposa ascritta con l'adozione del provvedimento restrittivo, evidenziando che la colpa non poteva essere ravvisata in comportamenti, riconducibili al ricorrente, che erano stati ritenuti del tutto irrilevanti ai fini penali e che risultavano altrimenti giustificabili con l'adempimento di obblighi di solidarietà tra parenti, così da non potere supportare l'adozione della misura cautelare, e se del caso connotati da colpa lieve da parte di un soggetto sprovvisto di qualsiasi spessore criminale.

Assumeva ancora che la posizione del ricorrente era stata chiarita fin dall'interrogatorio reso al pubblico ministero in sede di indagini preliminari e che il provvedimento impugnato risultava del tutto immotivato con riferimento ai collegamenti tra il ricorrente e la propria famiglia e alla rilevanza eziologica tra la condotta connivente ascritta e la consumazione dei reati e la protrazione dell'attività criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).

L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave".

2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637).

3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). 3.1 Ancora più recentemente il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez.

Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.IV, 23.4.2015 n.33830).

4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente.

Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta tenuta da FRANZE' in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalla attivazione di tre schede telefoniche con intestazione a parenti defunti e dalla ricerca, tramite una di dette schede di taluni articoli (giubbotti antiproiettile e visori notturni) commissionatogli dallo zio, VALLELONGA Agostino, riconosciuto intraneo alla famiglia ndranghetista Vallelonga, evidentemente destinati a essere impiegati nella faida all'epoca in atto nell'area di influenza del suddetto clan malavitoso, di cui ricorreva risonanza mediatica. 4.1 Orbene, risulta pertanto pacifico che il FRANZE' realizzò una concreta attività di assistenza a favore di un soggetto, lo zio Agostino, del quale egli conosceva lo spessore criminale e l'appartenenza al clan 'ndranghetista dei Vallelonga, consapevole altresì del ruolo apicale del nonno [OSCURATO:PERSONA] e nondimeno aveva palesato disponibilità a compiere singoli incombenti che, pure non ritenuti sufficienti a dimostrare il di lui stabile inserimento nell'associazione, risultavano comunque espressione di connivenza e di vicinanza a tale contesto (sui profili di connivenza ritenuti integrare ipotesi di colpa grave preclusiva della riparazione sez.4, 19.2.2015, [OSCURATO:PERSONA], 263139; 17 Gennaio 2011, Cantarella, n.37258 del 24 Giugno 2008, Grigoli).

5. Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali gravemente colposi, comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale (anche perché riconosciuti non sorretti dal fine di lucro), sono stati considerati dallo stesso giudice del processo di merito espressione di intima vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata, e come tali devono ritenersi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione (cfr. sul punto conformi, sez.4, n.8914 del 18.12.2014, Dieni, Rv. 262436, sez.U, n.1153 del 30.10.2008 Racco; sez.4, n.51722 del 16.10.2013, Fratepietro, Rv.257878; n.53361 del 21 Novembre 2018, Puro). 5.1 Quanto al rilievo sinergico di tali condotte, che risultano del tutto sganciate da profili di solidarietà familiari, in quanto accompagnate da accorgimenti incompatibili con profili di mera collaborazione familiare (acquisto di schede telefoniche che non consentivano di risalire al titolare dell'utenza) e aventi ad oggetto equipaggiamenti destinati alla difesa armata, il giudice della riparazione non deve fornire dimostrazione della utilità di tali contributi in vista dei fini perseguiti dai soggetti beneficiari come indicato in ricorso, trattandosi di valutazione già compiuto dal giudice dell'assoluzione, che ha escluso l'adesione del FRANZE' al sodalizio, ma deve valutare se la condotta eventualmente già esaminata ai fini della responsabilità penale, secondo i criteri di autonoma valutazione in premessa esposti, si sia prestata ad essere valutata dal giudice della cautela quale apparenza di complicità e di sostegno, sia pure esterno, al sodalizio (sez.Un., Sarnataro, cit.; sez.4, n.1150 del 19 Dicembre 2014, Patanella; n.12228 del 10 Gennaio 2017, Quaresima) e sul punto il giudice della riparazione ha fornito sufficiente ed adeguata motivazione.

6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali., nonché alla rifusione delle spese sostenutt dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. U [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza assunta in data 14 Novembre 2019 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]' Vincenzo in relazione alla detenzione custodiale sofferta dalla data del 8 Agosto 2012 al 14 Maggio 2014 in relazione alla contestazione di partecipazione al clan ‘ndranghetista Vallelonga, contestazione dalla quale veniva definitivamente assolto dalla Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assume che ricorra la condizione impeditiva alla riparazione per avere il ricorrente concorso a dare causa alla detenzione in ragione di dolo o colpa grave, attesa la condotta tenuta prima dell'applicazione della misura cautelare (rivelata dal materiale intercettivo) con la quale aveva manifestato consapevolezza della ricorrenza di una violenta contrapposizione tra famiglie criminose nell'area di influenza della famiglia Vallelonga, di cui il nonno del FRANZE' era personaggio di spicco, nondimeno aveva accettato di eseguire ricerche e richieste di informazioni, su incarico dello zio, VALLELONGA Agostino, anch'esso intraneo al suddetto clan, di articoli (giubbotti antiproiettile e visori notturni) il cui impiego nella guerra tra clan che era scoppiata nell'area dello Stilaro non poteva che essere evidente al FRANZE'. A tale proposito evidenziava che la gravità indiziaria in capo al ricorrente per il reato di partecipazione alla suddetta famiglia ndranghetista era accresciuta dal fatto di avere acquistato tre schede telefoniche fatte intestare a parenti defunti. Con tali condotte il ricorrente aveva ingenerato l'apparenza di una complicità all'organizzazione criminosa facente capo al nonno e comunque aveva rappresentato una connivenza, rilevante ai fini della esclusione della riparazione, in quanto si era inserita nel corso di vari episodi di sangue che avevano interessato la provincia di [OSCURATO:PERSONA] nella guerra tra famiglie denominata "Faida dei Boschi" e comunque idonea a rafforzare la coesione della struttura associativa come effetto non voluto della propria condotta. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, FRANZE' Vincenzo articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge laddove era stato riconosciuto il dolo e la colpa grave, nonché contesta la relazione tra la condotta colposa ascritta con l'adozione del provvedimento restrittivo, evidenziando che la colpa non poteva essere ravvisata in comportamenti, riconducibili al ricorrente, che erano stati ritenuti del tutto irrilevanti ai fini penali e che risultavano altrimenti giustificabili con l'adempimento di obblighi di solidarietà tra parenti, così da non potere supportare l'adozione della misura cautelare, e se del caso connotati da colpa lieve da parte di un soggetto sprovvisto di qualsiasi spessore criminale. Assumeva ancora che la posizione del ricorrente era stata chiarita fin dall'interrogatorio reso al pubblico ministero in sede di indagini preliminari e che il provvedimento impugnato risultava del tutto immotivato con riferimento ai collegamenti tra il ricorrente e la propria famiglia e alla rilevanza eziologica tra la condotta connivente ascritta e la consumazione dei reati e la protrazione dell'attività criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, Sarnataro ed altri, rv. 203637). 3. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, rv. 247664). 3.1 Ancora più recentemente il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.IV, 23.4.2015 n.33830). 4. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente. Coerentemente ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 I comma ultima parte c.p.p., tutti gli aspetti della condotta tenuta da FRANZE' in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalla attivazione di tre schede telefoniche con intestazione a parenti defunti e dalla ricerca, tramite una di dette schede di taluni articoli (giubbotti antiproiettile e visori notturni) commissionatogli dallo zio, VALLELONGA Agostino, riconosciuto intraneo alla famiglia ndranghetista Vallelonga, evidentemente destinati a essere impiegati nella faida all'epoca in atto nell'area di influenza del suddetto clan malavitoso, di cui ricorreva risonanza mediatica. 4.1 Orbene, risulta pertanto pacifico che il FRANZE' realizzò una concreta attività di assistenza a favore di un soggetto, lo zio Agostino, del quale egli conosceva lo spessore criminale e l'appartenenza al clan 'ndranghetista dei Vallelonga, consapevole altresì del ruolo apicale del nonno [OSCURATO:PERSONA] e nondimeno aveva palesato disponibilità a compiere singoli incombenti che, pure non ritenuti sufficienti a dimostrare il di lui stabile inserimento nell'associazione, risultavano comunque espressione di connivenza e di vicinanza a tale contesto (sui profili di connivenza ritenuti integrare ipotesi di colpa grave preclusiva della riparazione sez.4, 19.2.2015, [OSCURATO:PERSONA], 263139; 17 Gennaio 2011, Cantarella, n.37258 del 24 Giugno 2008, Grigoli). 5. Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali gravemente colposi, comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale (anche perché riconosciuti non sorretti dal fine di lucro), sono stati considerati dallo stesso giudice del processo di merito espressione di intima vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata, e come tali devono ritenersi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione (cfr. sul punto conformi, sez.4, n.8914 del 18.12.2014, Dieni, Rv. 262436, sez.U, n.1153 del 30.10.2008 Racco; sez.4, n.51722 del 16.10.2013, Fratepietro, Rv.257878; n.53361 del 21 Novembre 2018, Puro). 5.1 Quanto al rilievo sinergico di tali condotte, che risultano del tutto sganciate da profili di solidarietà familiari, in quanto accompagnate da accorgimenti incompatibili con profili di mera collaborazione familiare (acquisto di schede telefoniche che non consentivano di risalire al titolare dell'utenza) e aventi ad oggetto equipaggiamenti destinati alla difesa armata, il giudice della riparazione non deve fornire dimostrazione della utilità di tali contributi in vista dei fini perseguiti dai soggetti beneficiari come indicato in ricorso, trattandosi di valutazione già compiuto dal giudice dell'assoluzione, che ha escluso l'adesione del FRANZE' al sodalizio, ma deve valutare se la condotta eventualmente già esaminata ai fini della responsabilità penale, secondo i criteri di autonoma valutazione in premessa esposti, si sia prestata ad essere valutata dal giudice della cautela quale apparenza di complicità e di sostegno, sia pure esterno, al sodalizio (sez.Un., Sarnataro, cit.; sez.4, n.1150 del 19 Dicembre 2014, Patanella; n.12228 del 10 Gennaio 2017, Quaresima) e sul punto il giudice della riparazione ha fornito sufficiente ed adeguata motivazione. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali., nonché alla rifusione delle spese sostenutt dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. Così
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