CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30716/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso ilprovvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato le istanze di misura alternativa alla detenzione, deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento alladedotta assenza di motivazione in merito alle richieste di detenzionedomiciliare e semilibertà;[OSCURATO:PERSONA] che la concessione delle misure alternative alla detenzione èrimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, chedeve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo afacilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv.252921-01);[OSCURATO:PERSONA] che, nel caso di specie, nell’esercizio del proprio poterediscrezionale, il giudice a quo, contrariamente a quanto dedotto, ha motivatola non concedibilità non solo dell’affidamento in prova, ma anche delladetenzione domiciliare e della semilibertà, rilevando come l’assenza di undomicilio certo e idoneo, nonché i precedenti riportati anche per evasione —titolo di reato per il quale risultava pendente ulteriore procedimento — nonconsentissero di formulare una prognosi positiva, né di prevenire il rischio direcidiva; ha aggiunto, inoltre, quanto alla detenzione domiciliare, che lastessa era comunque inammissibile per il superamento del limite di penaespianda;Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare diammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, atenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione dimerito e prive di reale confronto con la ratio decidendi dell’ordinanzaimpugnata, la cui motivazione non è manifestamente il logica ocontraddittoria;Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità delricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma ditremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]