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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32604/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile quanto al primo motivo per il difetto del requisito della specificità intrinseca ed estrinseca poiché lamentando vizi di motivazione difetta sia della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto Atdi diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato, con il quale i giudici dopo avere illustrato i dati di fatto disponibili, hanno coerentemente formulato il giudizio di responsabilità, sia della illustrazione delle ragioni a fondamento delle censure trascurate, sia della illustrazione delle censure medesime.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, invero, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale - cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta e la illustrazione delle ragioni di fato e diritto con cui i giudici non si sarebbero confrontati ; il primo motivo invece si limita a generiche contestazioni sulla sussistenza del vizio di motivazione, articolate in astratti richiami giuridici lontani da ogni concreta illustrazione degli elementi e ragioni difensive trascurate.

Quanto al secondo motivo inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche, da una parte emerge un generico rinvio a deduzioni difensive proposte per la loro applicazione, nonostante il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02); dall'altra la valorizzazione in ricorso riportata, del solo dato della ammissione dell'addebito, che non risulta proposta in appello alla luce della sentenza impugnata, rileva comunque quale mera rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede, e comunque non supera la motivazione articolata nel rinvio sul punto alla prima sentenza e al consistente quantitativo di droga di tipo pesante.

Per cui va anche ricordato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile quanto al primo motivo per il difetto del requisito della specificità intrinseca ed estrinseca poiché lamentando vizi di motivazione difetta sia della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto Atdi diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato, con il quale i giudici dopo avere illustrato i dati di fatto disponibili, hanno coerentemente formulato il giudizio di responsabilità, sia della illustrazione delle ragioni a fondamento delle censure trascurate, sia della illustrazione delle censure medesime. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, invero, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale - cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta e la illustrazione delle ragioni di fato e diritto con cui i giudici non si sarebbero confrontati ; il primo motivo invece si limita a generiche contestazioni sulla sussistenza del vizio di motivazione, articolate in astratti richiami giuridici lontani da ogni concreta illustrazione degli elementi e ragioni difensive trascurate. Quanto al secondo motivo inerente la mancata concessione delle attenuanti generiche, da una parte emerge un generico rinvio a deduzioni difensive proposte per la loro applicazione, nonostante il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02); dall'altra la valorizzazione in ricorso riportata, del solo dato della ammissione dell'addebito, che non risulta proposta in appello alla luce della sentenza impugnata, rileva comunque quale mera rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede, e comunque non supera la motivazione articolata nel rinvio sul punto alla prima sentenza e al consistente quantitativo di droga di tipo pesante. Per cui va anche ricordato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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