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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23143/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37119-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA, in persona del Direttore generale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via MAZZINI, 120; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) LIMITED, in persona del Rappresentante generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA], 5; Oggetto: Locazione ad uso commerciale -Obbligazioni del conduttore - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CAPPUCCINI, in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’S, in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], e del rappresentante generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, via [OSCURATO:PERSONA], 40 - controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via OMBRONE, 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1966-2019 della Corte d’Appello di BARI, depositata il 27/09/2019, notificata tramite pec in data 14 ottobre 2019; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: l’Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia, avvalendosi di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1966 - 2019 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 27/09/2019, notificata, tramite pec, in data 14 ottobre 2019; resistono con separati controricorsi QBE [OSCURATO:PERSONA], Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA], Assicuratori dei Lloyd’s e Regione [OSCURATO:PERSONA]; il giudizio cui si riferisce il ricorso veniva introdotto dalla Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA], la quale adduceva: che nel 1979 era stato concesso in locazione all’USL FG4, cui era subentrata dapprima la [OSCURATO:PERSONA] e successivamente l’[OSCURATO:PERSONA], un comprensorio di fabbricati in Vico del Gargano; che nel luglio 2005, in occasione di un sopralluogo effettuato in contraddittorio, i locali locati erano risultati in stato di abbandono nonché occupati da documentazione sanitaria e da arredi di vario tipo oltreché danneggiati da atti vandalici; che il perito tecnico incaricato stimava i danni all’immobile in euro 2.338.485,60; che nel giugno 2006, con atto di transazione, il contratto di locazione era stato sciolto consensualmente e che nel mese di ottobre 2006 gli immobili venivano restituiti nello stato di degrado diffuso già riscontrato; sulla base di tali deduzioni la Provincia citava in giudizio la Gestione liquidatoria dell’USL FG4, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni all’immobile, quantificati in euro 2.338.485,60; nel giudizio venivano chiamati in garanzia dall’ASL FG4 gli Assicuratori dei Lloyd’s e la QBE [OSCURATO:PERSONA] LTD, avendo la stessa stipulato con le suddette imprese assicuratrici due polizze, rispettivamente, per la copertura del rischio allocato nel periodo dal 31 marzo 2003 al 31 dicembre 2006 e per la copertura del rischio insorto nel periodo dal 4 marzo 2006 al 31 dicembre 2009; il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 85/2016, accoglieva parzialmente la domanda attorea solo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] che veniva condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, di euro 274.503,398; accoglieva altresì le domande di manleva della [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza veniva impugnata dalla QBE [OSCURATO:PERSONA] LTD e dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA]; con il suo appello (R.g.n. 544/2016), QBE [OSCURATO:PERSONA] LTD sosteneva che la polizza assicurativa conteneva una clausola claims made, da ritenere valida ed efficace e non vessatoria, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva denunciato correttamente il sinistro e che era decaduta dal diritto di manleva; i Lloyd’s proponevano appello incidentale con cui rilevavano che la polizza conteneva una clausola claims made disattesa dall’assicurata, chiedevano la riforma della sentenza perché i legittimati passivi, nel rapporto contrattuale con i [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere considerati tutti gli enti che si erano succeduti nel contratto di locazione e non solo l’[OSCURATO:PERSONA], lamentavano che il danno non era stato provato, in quanto gli accertamenti peritali erano avvenuti molti anni dopo il rilascio dell’immobile e solo su riscontri documentali, ed ancora che la [OSCURATO:PERSONA] aveva occupato solo il primo piano e ciò nonostante era stata condannata a risarcire i danni dell’intero comprensorio; la Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA] resisteva ai motivi di gravame della QBE e, con appello incidentale, censurava la sentenza di prime cure, chiedendo l’accoglimento integrale della propria domanda risarcitoria pari ad euro 2.338.485,60 o ad euro 1.987.712,76; la Regione [OSCURATO:PERSONA] domandava la conferma della sentenza di prime cure; la [OSCURATO:PERSONA] deduceva che le eccezioni della QBE quanto alla ricorrenza della clausola claims made erano tardive, essendo state formulate solo con la comparsa conclusionale, che la clausola claims made era da considerare vessatoria, che non vi era st ata alcuna decadenza dalla manleva; eccepiva di non essere legittimata passiva, non avendo mai sottoscritto alcun contratto con l’ente religioso, e contestava il quantum della condanna, stante che aveva utilizzato solo il primo piano dell’edificio, criticava, per finire, la quantificazione del danno e la CTU; con l’appello n. 623/2016, la Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accoglimento integrale della sua richiesta risarcitoria pari ad euro 2.338.485,60 ovvero alla minor somma di euro 1.987.712,96, addebitava alla sentenza di prime cure di avere confuso le risultanze della CTU con quelle della CTP, lamentava il mancato riconoscimento dei danni per atti vandalici; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, riuniti gli appelli, ha ritenuto inammissibile, perché tardivo, l’appello principale n. 623/2016 della Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello principale di QBE [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale dei Lloyd’s of London, ha rigettato la domanda di manleva avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha ordinato alla Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA] la restituzione alle predette compagnie di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure; ha accolto in parte l’appello incidentale della provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per euro 1.052.227,52 ed ha regolato le spese di lite; per quanto, in particolare, rileva, ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso, la Corte d'Appello (p. 29) ha rilevato che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] si era incentrata sulla inammissibilità dell’appello incidentale della Provincia dei [OSCURATO:PERSONA], facendo un mero rinvio alle questioni sollevate nel giudizio di primo grado e, considerato che la ASL era risultata soccombente nel giudizio di primo grado sotto il profilo dell’an debeatur, in punto di accertamento della titolarità del rapporto controverso e di responsabilità per i danni lamentati - avendo il Tr ibunale accertato che a dover rispondere era la ASL – essa non poteva limitarsi a riproporre l’eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità nel rapporto controverso; secondo la sentenza impugnata avrebbe dovuto proporre appello incidentale, in difetto del quale doveva ritenersi formato sul punto il giudicato implicito; ciò in applicazione del principio secondo cui la parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente ha l’onere di proporre impugnazione della sentenza che la pregiudica, se non vuole che il suo comportamento processuale venga interpretato come di acquiescenza; in merito ai danni derivanti da atti vandalici che il Tribunale aveva ritenuto non potessero essere imputati alla conduttrice, per difetto di prova della loro derivazione dal suo comportamento omissivo, essendo stato il sopralluogo del CTU effettuato molti anni dopo il rilascio dell’immobile, la Corte territoriale ha, invece, valutato che lo stato dell’immobile accertato dal CTU a distanza di anni dalla restituzione dell’immobile era sostanzialmente coincidente con quello oggetto del sopralluogo effettuato in contraddittorio tra le parti nell’ottobre del 2006 e che la ASL aveva restituito il bene, dopo averlo lasciato in stato di abbandono per quasi due anni, rendendolo oggetto di possibili atti vandalici; concludeva, quindi, che quale conduttrice del bene, tenuta a servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1587 cod.civ., la ASL era responsabile, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod.civ., non avendone dimostrato la non imputabilità a sé, dei danni riscontrati all’atto della riconsegna del bene, con esclusione solo di quelli derivanti da normale deterioramento o da consumo; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la Provincia di Foggia dei Frati minori Cappuccini e gli Assicuratori dei Lloyd’s hanno illustrato il proprio controricorso con memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 346 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.»; la sentenza d'appello è censurata per avere ritenuto che l’appellato, parzialmente soccombente nel primo grado di giudizio, avrebbe dovuto cristallizzare tutte le proprie doglianze, anche quelle accolte dal giudice di prime cure, in un appello incidentale, così privandolo della facoltà di riproporre delle mere difese, afferenti alle contestazioni della prova del danno patito, già oggetto del thema decidendum e parzialmente accolte nella fase di primo grado; la Corte territoriale avrebbe violato non solo il principio secondo il quale con l’istanza di rigetto della domanda e dell’impugnazione devono intendersi implicitamente sottoposte al giudice del gravame le prospettazioni giuridiche e le questioni di diritto proposte in primo grado, tra cui le contestazioni circa l’esistenza del fatto costitutivo e del quantum debeatur, ma anche a quello per il quale le parti, onde evitare di incorrere nella presunzione di rinuncia, sono tenute a riproporre, ex art. 346 cod.proc.civ., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti nel thema decidendumet probandum ; stante che il Tribunale aveva escluso che dovesse esserle imputata una responsabilità per i danni derivanti da atti vandalici, la tesi della ricorrente è che, avendo la locatrice, rimasta soccombente in primo grado rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti da atti vandalici, proposto appello incidentale per ottenere la riforma di detta statuizione, il proprio atteggiamento processuale, concretizzatosi nella richiesta di rigetto totale dell’appello incidentale e nella riproposizione ex art. 346 cod.proc.civ. delle mere difese già esposte in primo grado, avrebbe dovuto essere considerato corretto, non potendosi pretendere da parte sua la proposizione di un appello incidentale avente ad oggetto la sentenza di prime cure anche per la parte che non aveva interesse a modificare; il motivo non può essere accolto; in primo luogo, va rilevato che non è stata adeguatamente considerata la motivazione della sentenza impugnata nella parte che il motivo di ricorso dovrebbe attingere: essa è evocata a pag. 10 e nelle prime due righe della pag. 11 in modo del tutto frammentario, sicché, se si confronta il motivo con la sentenza esso non risulta idoneo a criticarla già in thesiper tale ragione; non può non rilevarsi, in aggiunta, che il motivo non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ.; infatti, dopo le considerazioni evocative di precedenti giurisprudenziali, si svolgono considerazioni che fanno riferimento ad emergenze di atti processuali, quali la memoria di costituzione del primo grado, la CTU e la sentenza di primo grado, senza che di essi si fornisca la riproduzione diretta od indiretta, con precisazione della parte corrispondente dell’atto, e senza che essi si localizzino in questo giudizio di legittimità; inoltre, nella illustrazione del motivo non è dato cogliere alcuna enunciazione che tenga conto dei caratteri distintivi fra la mera riproposizione e l’appello incidentale e ci si astiene da una precisa individuazione dell’oggetto che sarebbe stato ricondotto alla seconda figura piuttosto che alla prima; tutta l’argomentazione risulta confusa ed inidonea ad evidenziare la ragione per cui sarebbe stata possibile la riproposizione e non necessario l’appello incidentale; infatti, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che l’odierna ricorrente era rimasta soccombente in primo grado perché il Tribunale l’aveva condannata per i danni riscontrati all’immobile, ha ritenuto che, data la sua parziale soccombenza – parziale perché aveva ottenuto una riduzione del quantum debeatur ed erano state accolte le sue domande di manleva - avrebbe dovuto proporre appello incidentale, per impedire che sulla questione della titolarità del rapporto di locazione si formasse un giudicato implicito; la ricorrente, incentrando i suoi sforzi confutativi sulla dimostrazione di non essere stata totalmente soccombente rispetto alla richiesta di ristoro vantata dall’ente religioso – infatti, mette a confronto l’affermazione con cui la sentenza d'Appello l’ha ritenuta soccombente sulla questione della titolarità esclusiva del rapporto locatizio e, di conseguenza, sul quantum debeatur con quella con cui l’ha riconosciuta vittoriosa in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti da atti vandalici – dimostra, innanzitutto, di non avere adeguatamente censurato la sentenza impugnata che, diversamente da quanto da essa ritenuto, non ha affatto violato il principio secondo cui le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, devono essere solo riproposte con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che ritiene che «in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2°, cod.proc.civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2°, cod.proc.civ.), né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2°, cod.proc.civ. » (Cass., Sez.

Un., 12/05/2017 , n. 11799; Cass. 19/10/2017, n. 24658; Cass. 28/08/2018, n. 21264; Cass. 11/05/2022, n. 14899); la ricorrente sostiene, alle pp. 6-7 del ricorso, di avere nel merito riproposto «integralmente le questioni di diritto poste nel primo grado ovvero: il difetto di legittimazione passiva, non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] mai sottoscritto alcun contratto con l’ente religioso, e la contestazione del quantum richiesto.

Infatti, già in fase di sopralluogo tra le parti era stato precisato che l’ASL aveva fruito solo ed esclusivamente del Primo piano dell’edificio, pertanto la liquidazione proposta dal CTP dell’ente religioso era stata contestata…»; la sentenza del Tribunale aveva ritenuto i danni causati da una gestione non appropriata da parte di chi aveva condotto l’immobile nell’ultimo periodo, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] che aveva adibito l’immobile a sede di poliambulatorio dal 1994 e fino alla riconsegna nel 2006, dopo avere rigettato l’eccezione di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] e della Gestione commissariale della USL 4 FG; sull’an debeatur dunque la odierna ricorrente era stata soccombente e per impedire il formarsi di un giudicato avrebbe dovuto proporre appello incidentale, non essendo sufficiente la riproposizione delle cosiddette mere difese, che, per loro natura, si limitano alla contestazione o alla negazione dei fatti costitutivi, fatti che il giudice è già chiamato a conoscere.

In buona sostanza, l’art. 346 cod.proc.civ. si «occupa solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell’appellato, è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito»; 2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputa «Violazione e falsa applicazione deli artt. 1372, 1588, 2043 e 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ.»; data la risoluzione consensuale del contratto di locazione avvenuta in data 22 giugno 2006, secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dovuto estendere gli obblighi di custodia e di manutenzione dell’immobile fino al momento della riconsegna e comunque quand’anche avesse ipotizzato a suo carico il cumulo di responsabilità contrattuale, per i danni all’immobile fino allo scioglimento del contratto, ed extracontrattuale, per i danni dal momento dello scioglimento del contratto a quello di riconsegna dell’immobile, avrebbe dovuto tener conto del diverso regime probatorio collegato ai due differenti titoli di responsabilità.

Invece, la Corte territoriale, muovendo da una generalizzata responsabilità a titolo contrattuale e senza richiedere il soddisfacimento di alcun onere probatorio da parte della locatrice, le avrebbe imputato l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’immobile nel periodo successivo alla risoluzione del contratto; il motivo è infondato; la caducazione del contratto per effetto della sua risoluzione consensuale aveva determinato la nascita di un obbligo restitutorio, non trovando più la disponibilità del bene locato da parte della conduttrice causa nel contratto.

La disciplina di detto obbligo si rinviene nella disposizione di cui all’art. 1590 cod.civ. salvo che le parti abbiano regolato diversamente le obbligazioni restitutorie; la previsione di una disciplina specifica per il tipo contrattuale locazione rende non necessario il ricorso alla disciplina della ripetizione dell’indebito che, altrimenti, dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie, ciò, in considerazione dell’indirizzo di questa Corte, secondo cui il venir meno di una causa adquirendi, quale che ne sia la specifica ragione – nullità, annullamento, risoluzione o rescissione così come qualsiasi altra che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere larestituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass., Sez. un., 04/09/2012, n. 14828); la risoluzione del contratto non ha determinato l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, quale l'obbligo del pagamento del corrispettivo e del maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ.

Sebbene questa norma si riferisca letteralmente alla «mora a restituire la cosa», quindi all'inadempimento dell'obbligazione di «riconsegna», essa è volta a sanzionare anche l'inesatto adempimento, da parte del conduttore, dell'obbligazione di restituzione, prevista dall'art. 1590 cod. civ. (Cass. 4/04/2017, n. 8675); orbene, l'obbligazione di restituzione resta inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato, in modo da farne uso secondo la sua destinazione.

Con la conseguenza che, anche ove il locatore torni in possesso dell'immobile, ma questo risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore, la norma di riferimento continua ad essere quella dell'art. 1591 cod. civ. (arg. da Cass. n. 8675/2017, cit.).

«Anche se il rapporto locatizio viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo d el conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., non richiede la sua costituzione in mora e continua fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione dell'immobile al proprietario ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile.

In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, come in questo caso, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di cor rispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod.civ., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (Cass. 07/05/2018. n. 10926); del tutto infondata è, dunque, anche la dedotta natura extracontrattuale della responsabilità per i danni all’immobile cagionati da terzi, dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, perché la responsabilità del conduttore per i danni cagionati dalla ritardata restituzione dell'immobile (art. 1591 cod.civ.) è di natura contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano riguardo alla distribuzione dell’onere della prova (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9549); del resto allo stesso risultato – quello dell’applicazione della disciplina di cui all’inadempimento dell’obbligazione – si perverrebbe anche in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni e cioè considerando che, in ossequio all’art. 1177 cod.civ., l’obbligo di consegna di una cosa determinata – il bene locato, per effetto della risoluzione del contratto – implica l’obbligo di sua custodia fino alla consegna, il cui contenuto consiste nel mantenimento della cosa nello stesso stato o modo di essere in cui si trovava al momento del sorgere dell’obbligazione, evitando non solo le azioni od omissioni personali, ma anche i fatti esterni che possano determinare la perdita o il deterioramento della cosa stessa; 3) il ricorso va, dunque, rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore di QBE e della Regione [OSCURATO:PERSONA] e in euro 9.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore della Provincia di Foggia dei Frati minori Cappuccini e degli Assicuratori dei Lloyd’s.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37119-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIA, in persona del Direttore generale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via MAZZINI, 120; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (EUROPE) LIMITED, in persona del Rappresentante generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA], 5; Oggetto: Locazione ad uso commerciale -Obbligazioni del conduttore - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CAPPUCCINI, in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’S, in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], e del rappresentante generale per l’Italia, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo Studio di quest’ultimo, via [OSCURATO:PERSONA], 40 - controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], via OMBRONE, 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1966-2019 della Corte d’Appello di BARI, depositata il 27/09/2019, notificata tramite pec in data 14 ottobre 2019; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia, avvalendosi di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1966 - 2019 della Corte d’Appello di Bari, depositata il 27/09/2019, notificata, tramite pec, in data 14 ottobre 2019; resistono con separati controricorsi QBE [OSCURATO:PERSONA], Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA], Assicuratori dei Lloyd’s e Regione [OSCURATO:PERSONA]; il giudizio cui si riferisce il ricorso veniva introdotto dalla Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA], la quale adduceva: che nel 1979 era stato concesso in locazione all’USL FG4, cui era subentrata dapprima la [OSCURATO:PERSONA] e successivamente l’[OSCURATO:PERSONA], un comprensorio di fabbricati in Vico del Gargano; che nel luglio 2005, in occasione di un sopralluogo effettuato in contraddittorio, i locali locati erano risultati in stato di abbandono nonché occupati da documentazione sanitaria e da arredi di vario tipo oltreché danneggiati da atti vandalici; che il perito tecnico incaricato stimava i danni all’immobile in euro 2.338.485,60; che nel giugno 2006, con atto di transazione, il contratto di locazione era stato sciolto consensualmente e che nel mese di ottobre 2006 gli immobili venivano restituiti nello stato di degrado diffuso già riscontrato; sulla base di tali deduzioni la Provincia citava in giudizio la Gestione liquidatoria dell’USL FG4, la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni all’immobile, quantificati in euro 2.338.485,60; nel giudizio venivano chiamati in garanzia dall’ASL FG4 gli Assicuratori dei Lloyd’s e la QBE [OSCURATO:PERSONA] LTD, avendo la stessa stipulato con le suddette imprese assicuratrici due polizze, rispettivamente, per la copertura del rischio allocato nel periodo dal 31 marzo 2003 al 31 dicembre 2006 e per la copertura del rischio insorto nel periodo dal 4 marzo 2006 al 31 dicembre 2009; il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 85/2016, accoglieva parzialmente la domanda attorea solo nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] che veniva condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, di euro 274.503,398; accoglieva altresì le domande di manleva della [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza veniva impugnata dalla QBE [OSCURATO:PERSONA] LTD e dalla Provincia di [OSCURATO:PERSONA]; con il suo appello (R.g.n. 544/2016), QBE [OSCURATO:PERSONA] LTD sosteneva che la polizza assicurativa conteneva una clausola claims made, da ritenere valida ed efficace e non vessatoria, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva denunciato correttamente il sinistro e che era decaduta dal diritto di manleva; i Lloyd’s proponevano appello incidentale con cui rilevavano che la polizza conteneva una clausola claims made disattesa dall’assicurata, chiedevano la riforma della sentenza perché i legittimati passivi, nel rapporto contrattuale con i [OSCURATO:PERSONA], dovevano essere considerati tutti gli enti che si erano succeduti nel contratto di locazione e non solo l’[OSCURATO:PERSONA], lamentavano che il danno non era stato provato, in quanto gli accertamenti peritali erano avvenuti molti anni dopo il rilascio dell’immobile e solo su riscontri documentali, ed ancora che la [OSCURATO:PERSONA] aveva occupato solo il primo piano e ciò nonostante era stata condannata a risarcire i danni dell’intero comprensorio; la Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA] resisteva ai motivi di gravame della QBE e, con appello incidentale, censurava la sentenza di prime cure, chiedendo l’accoglimento integrale della propria domanda risarcitoria pari ad euro 2.338.485,60 o ad euro 1.987.712,76; la Regione [OSCURATO:PERSONA] domandava la conferma della sentenza di prime cure; la [OSCURATO:PERSONA] deduceva che le eccezioni della QBE quanto alla ricorrenza della clausola claims made erano tardive, essendo state formulate solo con la comparsa conclusionale, che la clausola claims made era da considerare vessatoria, che non vi era st ata alcuna decadenza dalla manleva; eccepiva di non essere legittimata passiva, non avendo mai sottoscritto alcun contratto con l’ente religioso, e contestava il quantum della condanna, stante che aveva utilizzato solo il primo piano dell’edificio, criticava, per finire, la quantificazione del danno e la CTU; con l’appello n. 623/2016, la Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’accoglimento integrale della sua richiesta risarcitoria pari ad euro 2.338.485,60 ovvero alla minor somma di euro 1.987.712,96, addebitava alla sentenza di prime cure di avere confuso le risultanze della CTU con quelle della CTP, lamentava il mancato riconoscimento dei danni per atti vandalici; la Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, riuniti gli appelli, ha ritenuto inammissibile, perché tardivo, l’appello principale n. 623/2016 della Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello principale di QBE [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale dei Lloyd’s of London, ha rigettato la domanda di manleva avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha ordinato alla Provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA] la restituzione alle predette compagnie di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure; ha accolto in parte l’appello incidentale della provincia di Foggia dei [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per euro 1.052.227,52 ed ha regolato le spese di lite; per quanto, in particolare, rileva, ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso, la Corte d'Appello (p. 29) ha rilevato che la difesa della [OSCURATO:PERSONA] si era incentrata sulla inammissibilità dell’appello incidentale della Provincia dei [OSCURATO:PERSONA], facendo un mero rinvio alle questioni sollevate nel giudizio di primo grado e, considerato che la ASL era risultata soccombente nel giudizio di primo grado sotto il profilo dell’an debeatur, in punto di accertamento della titolarità del rapporto controverso e di responsabilità per i danni lamentati - avendo il Tr ibunale accertato che a dover rispondere era la ASL – essa non poteva limitarsi a riproporre l’eccezione di difetto di legittimazione e/o di titolarità nel rapporto controverso; secondo la sentenza impugnata avrebbe dovuto proporre appello incidentale, in difetto del quale doveva ritenersi formato sul punto il giudicato implicito; ciò in applicazione del principio secondo cui la parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente ha l’onere di proporre impugnazione della sentenza che la pregiudica, se non vuole che il suo comportamento processuale venga interpretato come di acquiescenza; in merito ai danni derivanti da atti vandalici che il Tribunale aveva ritenuto non potessero essere imputati alla conduttrice, per difetto di prova della loro derivazione dal suo comportamento omissivo, essendo stato il sopralluogo del CTU effettuato molti anni dopo il rilascio dell’immobile, la Corte territoriale ha, invece, valutato che lo stato dell’immobile accertato dal CTU a distanza di anni dalla restituzione dell’immobile era sostanzialmente coincidente con quello oggetto del sopralluogo effettuato in contraddittorio tra le parti nell’ottobre del 2006 e che la ASL aveva restituito il bene, dopo averlo lasciato in stato di abbandono per quasi due anni, rendendolo oggetto di possibili atti vandalici; concludeva, quindi, che quale conduttrice del bene, tenuta a servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1587 cod.civ., la ASL era responsabile, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod.civ., non avendone dimostrato la non imputabilità a sé, dei danni riscontrati all’atto della riconsegna del bene, con esclusione solo di quelli derivanti da normale deterioramento o da consumo; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; la Provincia di Foggia dei Frati minori Cappuccini e gli Assicuratori dei Lloyd’s hanno illustrato il proprio controricorso con memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 343, 346 cod.proc.civ. e 2697 cod.civ. in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. ed all’art. 360 n. 3 cod.proc.civ.»; la sentenza d'appello è censurata per avere ritenuto che l’appellato, parzialmente soccombente nel primo grado di giudizio, avrebbe dovuto cristallizzare tutte le proprie doglianze, anche quelle accolte dal giudice di prime cure, in un appello incidentale, così privandolo della facoltà di riproporre delle mere difese, afferenti alle contestazioni della prova del danno patito, già oggetto del thema decidendum e parzialmente accolte nella fase di primo grado; la Corte territoriale avrebbe violato non solo il principio secondo il quale con l’istanza di rigetto della domanda e dell’impugnazione devono intendersi implicitamente sottoposte al giudice del gravame le prospettazioni giuridiche e le questioni di diritto proposte in primo grado, tra cui le contestazioni circa l’esistenza del fatto costitutivo e del quantum debeatur, ma anche a quello per il quale le parti, onde evitare di incorrere nella presunzione di rinuncia, sono tenute a riproporre, ex art. 346 cod.proc.civ., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti nel thema decidendumet probandum ; stante che il Tribunale aveva escluso che dovesse esserle imputata una responsabilità per i danni derivanti da atti vandalici, la tesi della ricorrente è che, avendo la locatrice, rimasta soccombente in primo grado rispetto alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti da atti vandalici, proposto appello incidentale per ottenere la riforma di detta statuizione, il proprio atteggiamento processuale, concretizzatosi nella richiesta di rigetto totale dell’appello incidentale e nella riproposizione ex art. 346 cod.proc.civ. delle mere difese già esposte in primo grado, avrebbe dovuto essere considerato corretto, non potendosi pretendere da parte sua la proposizione di un appello incidentale avente ad oggetto la sentenza di prime cure anche per la parte che non aveva interesse a modificare; il motivo non può essere accolto; in primo luogo, va rilevato che non è stata adeguatamente considerata la motivazione della sentenza impugnata nella parte che il motivo di ricorso dovrebbe attingere: essa è evocata a pag. 10 e nelle prime due righe della pag. 11 in modo del tutto frammentario, sicché, se si confronta il motivo con la sentenza esso non risulta idoneo a criticarla già in thesiper tale ragione; non può non rilevarsi, in aggiunta, che il motivo non rispetta le prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6 cod.proc.civ.; infatti, dopo le considerazioni evocative di precedenti giurisprudenziali, si svolgono considerazioni che fanno riferimento ad emergenze di atti processuali, quali la memoria di costituzione del primo grado, la CTU e la sentenza di primo grado, senza che di essi si fornisca la riproduzione diretta od indiretta, con precisazione della parte corrispondente dell’atto, e senza che essi si localizzino in questo giudizio di legittimità; inoltre, nella illustrazione del motivo non è dato cogliere alcuna enunciazione che tenga conto dei caratteri distintivi fra la mera riproposizione e l’appello incidentale e ci si astiene da una precisa individuazione dell’oggetto che sarebbe stato ricondotto alla seconda figura piuttosto che alla prima; tutta l’argomentazione risulta confusa ed inidonea ad evidenziare la ragione per cui sarebbe stata possibile la riproposizione e non necessario l’appello incidentale; infatti, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che l’odierna ricorrente era rimasta soccombente in primo grado perché il Tribunale l’aveva condannata per i danni riscontrati all’immobile, ha ritenuto che, data la sua parziale soccombenza – parziale perché aveva ottenuto una riduzione del quantum debeatur ed erano state accolte le sue domande di manleva - avrebbe dovuto proporre appello incidentale, per impedire che sulla questione della titolarità del rapporto di locazione si formasse un giudicato implicito; la ricorrente, incentrando i suoi sforzi confutativi sulla dimostrazione di non essere stata totalmente soccombente rispetto alla richiesta di ristoro vantata dall’ente religioso – infatti, mette a confronto l’affermazione con cui la sentenza d'Appello l’ha ritenuta soccombente sulla questione della titolarità esclusiva del rapporto locatizio e, di conseguenza, sul quantum debeatur con quella con cui l’ha riconosciuta vittoriosa in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni derivanti da atti vandalici – dimostra, innanzitutto, di non avere adeguatamente censurato la sentenza impugnata che, diversamente da quanto da essa ritenuto, non ha affatto violato il principio secondo cui le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, devono essere solo riproposte con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza; la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità che ritiene che «in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2°, cod.proc.civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2°, cod.proc.civ.), né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2°, cod.proc.civ. » (Cass., Sez. Un., 12/05/2017 , n. 11799; Cass. 19/10/2017, n. 24658; Cass. 28/08/2018, n. 21264; Cass. 11/05/2022, n. 14899); la ricorrente sostiene, alle pp. 6-7 del ricorso, di avere nel merito riproposto «integralmente le questioni di diritto poste nel primo grado ovvero: il difetto di legittimazione passiva, non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] mai sottoscritto alcun contratto con l’ente religioso, e la contestazione del quantum richiesto. Infatti, già in fase di sopralluogo tra le parti era stato precisato che l’ASL aveva fruito solo ed esclusivamente del Primo piano dell’edificio, pertanto la liquidazione proposta dal CTP dell’ente religioso era stata contestata…»; la sentenza del Tribunale aveva ritenuto i danni causati da una gestione non appropriata da parte di chi aveva condotto l’immobile nell’ultimo periodo, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] che aveva adibito l’immobile a sede di poliambulatorio dal 1994 e fino alla riconsegna nel 2006, dopo avere rigettato l’eccezione di legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] e della Gestione commissariale della USL 4 FG; sull’an debeatur dunque la odierna ricorrente era stata soccombente e per impedire il formarsi di un giudicato avrebbe dovuto proporre appello incidentale, non essendo sufficiente la riproposizione delle cosiddette mere difese, che, per loro natura, si limitano alla contestazione o alla negazione dei fatti costitutivi, fatti che il giudice è già chiamato a conoscere. In buona sostanza, l’art. 346 cod.proc.civ. si «occupa solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell’appellato, è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito»; 2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputa «Violazione e falsa applicazione deli artt. 1372, 1588, 2043 e 2697 cod.civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ.»; data la risoluzione consensuale del contratto di locazione avvenuta in data 22 giugno 2006, secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe dovuto estendere gli obblighi di custodia e di manutenzione dell’immobile fino al momento della riconsegna e comunque quand’anche avesse ipotizzato a suo carico il cumulo di responsabilità contrattuale, per i danni all’immobile fino allo scioglimento del contratto, ed extracontrattuale, per i danni dal momento dello scioglimento del contratto a quello di riconsegna dell’immobile, avrebbe dovuto tener conto del diverso regime probatorio collegato ai due differenti titoli di responsabilità. Invece, la Corte territoriale, muovendo da una generalizzata responsabilità a titolo contrattuale e senza richiedere il soddisfacimento di alcun onere probatorio da parte della locatrice, le avrebbe imputato l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’immobile nel periodo successivo alla risoluzione del contratto; il motivo è infondato; la caducazione del contratto per effetto della sua risoluzione consensuale aveva determinato la nascita di un obbligo restitutorio, non trovando più la disponibilità del bene locato da parte della conduttrice causa nel contratto. La disciplina di detto obbligo si rinviene nella disposizione di cui all’art. 1590 cod.civ. salvo che le parti abbiano regolato diversamente le obbligazioni restitutorie; la previsione di una disciplina specifica per il tipo contrattuale locazione rende non necessario il ricorso alla disciplina della ripetizione dell’indebito che, altrimenti, dovrebbe trovare applicazione nel caso di specie, ciò, in considerazione dell’indirizzo di questa Corte, secondo cui il venir meno di una causa adquirendi, quale che ne sia la specifica ragione – nullità, annullamento, risoluzione o rescissione così come qualsiasi altra che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente - l'azione accordata dalla legge per ottenere larestituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (Cass., Sez. un., 04/09/2012, n. 14828); la risoluzione del contratto non ha determinato l’automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, quale l'obbligo del pagamento del corrispettivo e del maggior danno di cui all'art. 1591 cod. civ. Sebbene questa norma si riferisca letteralmente alla «mora a restituire la cosa», quindi all'inadempimento dell'obbligazione di «riconsegna», essa è volta a sanzionare anche l'inesatto adempimento, da parte del conduttore, dell'obbligazione di restituzione, prevista dall'art. 1590 cod. civ. (Cass. 4/04/2017, n. 8675); orbene, l'obbligazione di restituzione resta inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato, in modo da farne uso secondo la sua destinazione. Con la conseguenza che, anche ove il locatore torni in possesso dell'immobile, ma questo risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore, la norma di riferimento continua ad essere quella dell'art. 1591 cod. civ. (arg. da Cass. n. 8675/2017, cit.). «Anche se il rapporto locatizio viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo d el conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., non richiede la sua costituzione in mora e continua fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione dell'immobile al proprietario ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, come in questo caso, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di cor rispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 cod.civ., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (Cass. 07/05/2018. n. 10926); del tutto infondata è, dunque, anche la dedotta natura extracontrattuale della responsabilità per i danni all’immobile cagionati da terzi, dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, perché la responsabilità del conduttore per i danni cagionati dalla ritardata restituzione dell'immobile (art. 1591 cod.civ.) è di natura contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano riguardo alla distribuzione dell’onere della prova (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9549); del resto allo stesso risultato – quello dell’applicazione della disciplina di cui all’inadempimento dell’obbligazione – si perverrebbe anche in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni e cioè considerando che, in ossequio all’art. 1177 cod.civ., l’obbligo di consegna di una cosa determinata – il bene locato, per effetto della risoluzione del contratto – implica l’obbligo di sua custodia fino alla consegna, il cui contenuto consiste nel mantenimento della cosa nello stesso stato o modo di essere in cui si trovava al momento del sorgere dell’obbligazione, evitando non solo le azioni od omissioni personali, ma anche i fatti esterni che possano determinare la perdita o il deterioramento della cosa stessa; 3) il ricorso va, dunque, rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore di QBE e della Regione [OSCURATO:PERSONA] e in euro 9.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge a favore della Provincia di Foggia dei Frati minori Cappuccini e degli Assicuratori dei Lloyd’s.
Sentenza Cassazione n. 23143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris