CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 14358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 9/7/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA il 9/1/2018 ha assolto l'imputato dal reato di appropriazione indebita dei contenitori di trasporto valori [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste e, rideterminata la pena, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. in relazione all'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento al ritenuto mancato ricevimento della raccomandata a.r. del 29.5.2014. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione cui la Corte territoriale è pervenuta -fondata sulla ritenuta assenza di prova del ricevimento della raccomandata a.r., anticipata a mezzo mail, con la quale il ricorrente contestata la somma dovuta a titolo di interesse per i canoni non pagati- sarebbe illogica. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, l'esistenza o meno del contenzioso circa gli interessi di mora e i canoni non pagati non rileva quanto alla sussistenza del reato di appropriazione indebita dell'autovettura. Ragione questa per la quale la circostanza che la raccomandata sia stata o meno effettivamente ricevuta è priva di consistenza. Pure a fronte di un contenzioso sul punto, infatti, il Pasquali, a fronte della formale richiesta successivamente presentata il 29/10/2014, impregiudicata ogni questione circa il pagamento dei canoni arretrati e degli eventuali interessi per questi dovuti, era tenuto a restituire il bene e il diverso comportamento a quel punto tenuto integra gli elementi costitutivi del reato contestato (Sez. 2, n. 25282 del 31/05/2016, Nunzella, Rv. 267072 Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 Il Consiglier7 [OSCURATO:PERSONA] naco [OSCURATO:PERSONA] DEPOS/[OSCURATO:PERSONA] C