CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 37144/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 22 novembre 2019 la Corte di Appello di Bari ha riformato quoad poenam la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio nella misura di anni uno di reclusione. In sede di merito l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011, per aver violato le prescrizioni correlate alla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Nel ricorso si assume che l'entità modesta del fatto -posta a base della concessione delle attenuanti generiche- non potrebbe condurre ad un giudizio di accresciuta e rinnovata pericolosità sociale tale da sostenere l' applicazione della recidiva. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 La decisione impugnata ha operato una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e ritenuta recidiva. In tale valutazione non è dato scorgere alcun profilo di illogicità, posto che la applicazione delle attenuanti generiche è riferita ad un profilo del fatto (in particolare la non ampia estensione dell'orario di rientro), mentre la valutazione di accentuata pericolosità posta a base della recidiva è correlata al negativo giudizio sulla personalità (in ragione dei numerosi precedenti). La critica difensiva, pertanto, si muove su binari astratti e non si rappiorta alla specificità del caso concreto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..\ / / P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]