CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46047/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8 ove la Corte ha evidenziato che la moto era collocata all'interno del balcone dell'abitazione designata dall'imputato per l'esecuzione della misura degli arresti donniciliari relativa ad un altro procedimento, in un posto riservato e precluso all'accesso di terzi da un cancelletto); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente riduzione del trattamento sanzionatorio,sono manifestamente infondati dal momento che il giudice di appello ha confermato la sussistenza della recidiva con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulla relazione qualificata esistente tra i precedenti dell'imputato e i reati per cui si procede, sintomatica di una sua accresciuta pericolosità sociale e propensione al crimine); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 9 sull'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, sulla gravità delle condotte contestate e sull'assenza di segni di resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il Consigliere este