CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 39757/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12481/2020 avverso la sentenza n. 2519/2020 del TRIBUNALE di ROMA, Numero sezionale 10635/2021Numero di raccolta generale 39757/2021 depositata il 05/02/2020; Data pubblicazione 13/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 38001/2018 il Giudice di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso diverse cartelle di pagamento fondate su sanzioni amministrative emesse dal Comune di Roma (oggi, [OSCURATO:PERSONA]) e dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di lite. Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 2519/2020, accoglieva l’appello, interposto dal [OSCURATO:PERSONA] soltanto sul governo delle spese, condannando tuttavia alle spese del doppio grado soltanto l’agente per la riscossione, e non anche l’ente che aveva emesso le sanzioni presupposte alle cartelle impugnate. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato le ricevute telematiche attestanti la rituale notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell’unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso alcune cartelle di pagamento riferite a sanzioni amministrative emesse dal Comune di Roma e dal Comune F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12481/2020 di [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di lite. Su appello delNumero sezionale 10635/2021Numero di raccolta generale 39757/2021 [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Roma condannava al pagamento delle spese Data pubblicazione 13/12/2021 del doppio grado soltanto l’agente per la riscossione, e non anche [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che la prescrizione della pretesa impositiva dovesse essere attribuita esclusivamente alla condotta inerte dell’agente stesso. Con l’unico motivo di ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] contesta tale statuizione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt.91, 92 e 97 c.p.c., perché, a fronte della concorrente legittimazione passiva degli enti locali e dell’agente della riscossione, in caso di accoglimento dell’opposizione tutti tali soggetti avrebbero dovuto essere condannati alla refusione delle spese, in assenza di valida causa giustificativa per una statuizione di compensazione delle stesse. La censura è fondata. In altre analoghe fattispecie (cfr. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7086 del 12/03/2021 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17464 del 17/06/2021, entrambe non massimate), questa Corte ha richiamato il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, qualora sia proposta opposizione contro la cartella esattoriale e la connessa ingiunzione di pagamento, contestando comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del potere sanzionatorio –nella specie il Comune– che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.” (Cass. Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3154 del 07/02/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata; ed anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15390 del 13/06/2018, Rv. 649058 e Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161). F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12481/2020 Poiché nella specie il ricorrente non aveva soltanto contestato vizi Numero sezionale 10635/2021Numero di raccolta generale 39757/2021 relativi ad atti posti in essere dall’agente per la riscossione, ma Data pubblicazione 13/12/2021 anche eccepito la prescrizione del credito, all’integrale accoglimento dell’opposizione doveva conseguire la condanna di ambedue i resistenti alle spese del grado. Né avrebbe potuto il Tribunale graduare la responsabilità dei due resistenti, in assenza di doglianze proposte da ciascuno di essi sul punto, posto che tra detti soggetti non si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, onde ciascuno di essi ha la facoltà e l’onere di chiamare in giudizio il secondo, ovvero spiegare domanda di manleva nei suoi confronti. ove non intenda rispondere in proprio dell'esito della lite (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore e ritiene che, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, il ricorso possa essere deciso nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con estensione della condanna alle spese, disposta dal giudice di merito nei soli confronti dell’agente per la riscossione, anche in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di [OSCURATO:PERSONA], e regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità secondo la soccombenza. In proposito, il Collegio ritiene di contenere la liquidazione di dette spese ai valori minimi previsti dal D. M. n. 55 del 2014, come modificato per effetto dell’entrata in vigore del D. M. n. 37 del 2018, alla luce della esiguità del valore della causa e della minima rilevanza della questione proposta. Per il medesimo motivo, e considerato che nel presente giudizio, l’agente per la riscossione e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto alcuna attività difensiva, va contenuta nei limiti della percentuale del 5% degli onorari, come liquidati, la misura del rimborso delle spese generali relativa al giudizio di cassazione, in applicazione del principio per cui è ammessa la derogabilità, sulla base di decisione motivata, della percentuale delle predette spese generali (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9385 del 04/04/2019, Rv. 653487; cfr. anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 12481/2020 Numero sezionale 10635/2021 Numero di raccolta generale 39757/2021 1421 del 22/01/2021, Rv. 660321). Va altresì disposta Data pubblicazione 13/12/2021la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. PQM La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., condanna [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], in solido con Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese del giudizio di merito, nella misura già liquidata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 2519/2020; condanna altresì l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sempre in solido tra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 460, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 5%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione delle spese liquidate in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 26 novembre 2021. IL PRESIDENTE (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s