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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 20413/2026

Testo disponibile della fonte

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ppello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le memorie difensive del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusionedelle spese del grado di giudizio, da distrarsi in favore del legale antistatario.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma dellapronuncia emessa in data 11 ottobre 2024 dal Tribunale di Tivoli, ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato dicui agli artt. 81 e 646 cod. pen. ascrittole, estinto per intervenuta prescrizionematurata già nel corso del primo grado, con revoca delle statuizioni civili.2.

Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge (inrelazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. e 83, d.l. 17 maggio 2020, n. 18), l’omessocomputo del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale dicontrasto alla pandemia Covid-19.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Non è in contestazione il dies a quo da cui muovere nel computo del termineprescrizionale, come individuato nella sentenza impugnata (3 aprile 2017).Ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il suddetto termine sarebbe, pertantomaturato, il 3 ottobre 2024, laddove la sentenza di primo grado è statapronunciata solo il successivo 11 ottobre.Tuttavia, com’è noto, secondo l’art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, comesuccessivamente modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ildecorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento e il corsodella prescrizione sono stati sospesi ex lege dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020,per un totale di sessantaquattro giorni.3.

Questa disciplina emergenziale, tuttavia, si applica solo ai procedimenti lacui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020,nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di untermine processuale; la sospensione non opera, dunque, in maniera generalizzata,per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la norma presuppone che ilprocedimento abbia subito un’effettiva stasi a causa delle misure adottate perarginare la pandemia (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv.280432-02).Del pari, la sospensione del decorso dei termini processuali si applica ai soliprocedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamenteoperanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431-01; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021,Barbaro, Rv. 280780-01).4.

Nel caso di specie, risulta dallo svolgimento del processo riassunto nellasentenza del Tribunale che la prima udienza si è tenuta solo il 22 novembre 2021,ben oltre la finestra temporale presa in considerazione dalla legislazione dicontrasto al Covid-19.Neppure la ricorrente accenna a termini procedurali ricadenti nel medesimolasso cronologico.In conclusione, dal momento che – per consolidata esegesi di legittimità –l’invocata sospensione dei termini non operava indiscriminatamente in tutti iprocedimenti pendenti (di modo che, al momento dell’emissione della sentenza delTribunale, la prescrizione era già maturata), le deduzioni della parte civile risultanogeneriche nella loro articolazione, in quanto prive di compiuto riferimento allavicenda procedimentale, e, comunque, manifestamente infondate in punto didiritto.5.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.5.1.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria,di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000,n. 186), nella misura indicata in dispositivo.5.2.

Stante l’espressa domanda presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] parte civile ricorrente deve essere condannata, ai sensi degli artt. 541, comma2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., anche alla rifusione delle spese di lite per ilpresente grado di giudizio in favore della suddetta [OSCURATO:PERSONA], liquidatecome in dispositivo, in relazione all’attività svolta, e distratte in favore deldifensore, dichiaratosi antistatario (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, C., Rv.280901-01; Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635-02; Sez.5, n. 16614 del 12/01/2017, C., Rv. 269675-01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3.186 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensoreantistatario.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le memorie difensive del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusionedelle spese del grado di giudizio, da distrarsi in favore del legale antistatario.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma dellapronuncia emessa in data 11 ottobre 2024 dal Tribunale di Tivoli, ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato dicui agli artt. 81 e 646 cod. pen. ascrittole, estinto per intervenuta prescrizionematurata già nel corso del primo grado, con revoca delle statuizioni civili.2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel proprio difensore, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge (inrelazione agli artt. 157 e 159 cod. pen. e 83, d.l. 17 maggio 2020, n. 18), l’omessocomputo del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale dicontrasto alla pandemia Covid-19.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Non è in contestazione il dies a quo da cui muovere nel computo del termineprescrizionale, come individuato nella sentenza impugnata (3 aprile 2017).Ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il suddetto termine sarebbe, pertantomaturato, il 3 ottobre 2024, laddove la sentenza di primo grado è statapronunciata solo il successivo 11 ottobre.Tuttavia, com’è noto, secondo l’art. 83, commi 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, comesuccessivamente modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ildecorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento e il corsodella prescrizione sono stati sospesi ex lege dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020,per un totale di sessantaquattro giorni.3. Questa disciplina emergenziale, tuttavia, si applica solo ai procedimenti lacui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’11 maggio 2020,nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di untermine processuale; la sospensione non opera, dunque, in maniera generalizzata,per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la norma presuppone che ilprocedimento abbia subito un’effettiva stasi a causa delle misure adottate perarginare la pandemia (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv.280432-02).Del pari, la sospensione del decorso dei termini processuali si applica ai soliprocedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamenteoperanti termini procedurali per il compimento di specifici atti (Sez. 5, n. 2647 del29/09/2021, dep. 2022, Fava, Rv. 282431-01; Sez. 4, n. 12161 del 24/03/2021,Barbaro, Rv. 280780-01).4. Nel caso di specie, risulta dallo svolgimento del processo riassunto nellasentenza del Tribunale che la prima udienza si è tenuta solo il 22 novembre 2021,ben oltre la finestra temporale presa in considerazione dalla legislazione dicontrasto al Covid-19.Neppure la ricorrente accenna a termini procedurali ricadenti nel medesimolasso cronologico.In conclusione, dal momento che – per consolidata esegesi di legittimità –l’invocata sospensione dei termini non operava indiscriminatamente in tutti iprocedimenti pendenti (di modo che, al momento dell’emissione della sentenza delTribunale, la prescrizione era già maturata), le deduzioni della parte civile risultanogeneriche nella loro articolazione, in quanto prive di compiuto riferimento allavicenda procedimentale, e, comunque, manifestamente infondate in punto didiritto.5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.5.1. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria,di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente,valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000,n. 186), nella misura indicata in dispositivo.5.2. Stante l’espressa domanda presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] parte civile ricorrente deve essere condannata, ai sensi degli artt. 541, comma2, e 592, comma 4, cod. proc. pen., anche alla rifusione delle spese di lite per ilpresente grado di giudizio in favore della suddetta [OSCURATO:PERSONA], liquidatecome in dispositivo, in relazione all’attività svolta, e distratte in favore deldifensore, dichiaratosi antistatario (Sez. 1, n. 11175 del 22/01/2021, C., Rv.280901-01; Sez. 6, n. 54641 del 27/09/2018, Giacopuzzi, Rv. 274635-02; Sez.5, n. 16614 del 12/01/2017, C., Rv. 269675-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio da [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3.186 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensoreantistatario.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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