CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, pronunciata in data 11 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 635, secondo comma n. 1, cod. pen. in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento contestato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto non indica le ragioni di diritto e i dati di fatto che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di danneggiamento contestato, è costituito da mere doglianze relative alla ricostruzione del fatto, come tali non consentite in sede di legittimità, peraltro meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pagine 3 e 4, ha sottolineato come dalla concatenazione dei fatti, la rottura degli sgabelli risultava frutto di un'azione coordinata e ascrivibile ad entrambi gli imputati; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la nullità della sentenza per inosservanza del principio del ne bis in idem, è anch'esso meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sull'insussistenza di bis in idem ostativo tra procedimento penale e disciplinare alla luce della giurisprudenza interna e sovranazionale); considerato infatti che, in ogni caso, non integra una violazione del principio del "ne bis in idem" l'irrogazione, per il medesimo fatto oggetto di sanzione penale, la sanziona disciplinare inflitta che, per qualificazione giuridica, natura e grado di severità non può essere equiparata a quella penale e con al stessa si "integra sulla base dei parametri indicati dalla giurisprudenza della Corte Edu nella sentenza di Grande Camera A.e B. v Norvegia del 15 novembre 2016 (in termini Sez. 6, n. 1645 del 12/11/2019-16/01/2020, Montella, Rv. 278099); nel caso in esame, peraltro, la dedotta violazione non è assistita dall'onere di allegazione del provvedimento che ha inflitto la sanzione disciplinare: il che impedisce di ritenere il ricorso specifico ed in grado di superare la soglia di ammissibilità; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici, ha ritenuto di escluderne l'applicazione alla luce dell'entità del danno patrimoniale e del fatto complessivamente inteso nonché dell'evidente assoluta ultroneità dello stesso rispetto allo scopo perseguito; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]