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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36283/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 13/4/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI in data 14/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato t rapina aggravata di cui all'art. 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 e 81 cod. pen.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che era contestata una unica rapina e che pertanto i giudici di merito non avrebbero dovuto ritenere la continuazione tra due diverse ipotesi di rapina così che l'aumento applicato in continuazione sarebbe errato.

La circostanza che le persone offese fossero due, infatti, non assumerebbe rilievo in considerazione del fatto che la minaccia era stata unica e che la sottrazione era stata unitaria. 1 r

2. Il ricorso, nel quale sono comunque dedotte doglianze manifestamente infondate, è sottoscritto da un difensore che non risulta essere abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

L'impugnazione, pertanto, proposta da soggetto privo dei necessari requisiti, deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. 3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 13/4/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI in data 14/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato t rapina aggravata di cui all'art. 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 e 81 cod. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che era contestata una unica rapina e che pertanto i giudici di merito non avrebbero dovuto ritenere la continuazione tra due diverse ipotesi di rapina così che l'aumento applicato in continuazione sarebbe errato. La circostanza che le persone offese fossero due, infatti, non assumerebbe rilievo in considerazione del fatto che la minaccia era stata unica e che la sottrazione era stata unitaria. 1 r 2. Il ricorso, nel quale sono comunque dedotte doglianze manifestamente infondate, è sottoscritto da un difensore che non risulta essere abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. L'impugnazione, pertanto, proposta da soggetto privo dei necessari requisiti, deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 36283/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris