Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 1954

Cassazione n. 02739/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1954 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Ldato udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 44573/2021 con la quale, in data 19 ottobre 2021, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, della istanza di revoca della confisca obbligatoria disposta a seguito della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti del figlio dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 473 e 474-ter c.p. -considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato, riservando la legge la legittimazione all'esperimento del mezzo di impugnazione unicamente al procuratore generale e al condannato (cfr. Sez. 6, n. 20684 elel 09/05/2016, Rv. 266745, per cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca, e di restituzione dei beni all'avente diritto, poiché soltanto la sentenza della Corte di Cassazione, che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito, consente la concreta applicazione della norma di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che appunto appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato", oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali); -rilevato che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/08/1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/07/1954 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Ldato udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; -rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 44573/2021 con la quale, in data 19 ottobre 2021, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto, da parte del giudice dell'esecuzione, della istanza di revoca della confisca obbligatoria disposta a seguito della sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. emessa nei confronti del figlio dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 473 e 474-ter c.p. -considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato, riservando la legge la legittimazione all'esperimento del mezzo di impugnazione unicamente al procuratore generale e al condannato (cfr. Sez. 6, n. 20684 elel 09/05/2016, Rv. 266745, per cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca, e di restituzione dei beni all'avente diritto, poiché soltanto la sentenza della Corte di Cassazione, che renda incontrovertibile la pronuncia di condanna resa in sede di merito, consente la concreta applicazione della norma di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., che appunto appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato", oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali); -rilevato che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembr
Sentenza Cassazione n. 02739/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris