Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11784/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02U693G nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, relativi solo alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati, atteso che lo stesso ricorrente ammette che l'appello non aveva ad oggetto i reati resistenza e oltraggio né il trattamento sanzionatorio; rilevato che la pena è stata rideterminata in termini più favorevoli per l'imputato e solo per il reato di resistenza con lieve scostamento dal minimo edittale congruamente giustificato (v. pag. 9 per il riferimento ai precedenti penali e alle concrete modalità del fatto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]& Gi4 c1 Fidelbo DE:P2S7\[OSCURATO:PERSONA] Ey, _LIMA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 02U693G nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, relativi solo alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati, atteso che lo stesso ricorrente ammette che l'appello non aveva ad oggetto i reati resistenza e oltraggio né il trattamento sanzionatorio; rilevato che la pena è stata rideterminata in termini più favorevoli per l'imputato e solo per il reato di resistenza con lieve scostamento dal minimo edittale congruamente giustificato (v. pag. 9 per il riferimento ai precedenti penali e alle concrete modalità del fatto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]& Gi4 c1 Fidelbo DE:P2S7\[OSCURATO:PERSONA] Ey, _LIMA
Sentenza Cassazione n. 11784/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris