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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10770/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sull'esclusione della grossolanità della contraffazione), in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante predetta, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Luossaief, Rv. 275950); giudizio complessivo nella specie svolto con argomentazione non irragionevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sull'esclusione della grossolanità della contraffazione), in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante predetta, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Luossaief, Rv. 275950); giudizio complessivo nella specie svolto con argomentazione non irragionevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris