CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32120/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2026 della Corte d'appello di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si èchiesto pronunciare il rigetto del ricorso;lette le conclusioni a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della partecivile, con allegata nota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino haconfermato la decisione di primo grado, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] del concorso nel delitto di cui all’art. 642 cod. pen., per averedenunciato un sinistro automobilistico mai avvenuto, condannandola alla pena dianni uno di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per iltramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agliartt. 124 cod. pen. e 148, comma 2-bis d.lgs. 209/2005 (Codice delleassicurazioni) e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà dellastessa, in ordine alla ritenuta tempestività della querela, presentata dallacompagnia assicuratrice in data 3 aprile 2020 e, quindi, ben oltre il decorso deltermine di trenta giorni dalla presunta conoscenza dell’illecito (16 gennaio 2020).Valorizzando decisioni di questa Corte (segnatamente, Sez. 2, n. 16019 del27 maggio 2020, Lombardi, non mass.), la ricorrente puntualizza la naturaderogatoria, rispetto all’art. 124 cod. pen., della disciplina normativa in tema diquerela prevista dal codice delle assicurazioni, che impone l’applicazione del piùbreve termine di 30 giorni dalla conoscenza del reato. Nel caso di specie, larichiesta di risarcimento del danno è pervenuta alla compagnia assicuratrice il 5novembre 2019; quest’ultima, dopo aver svolto la prevista istruttoria anti-frode,rigettava l’istanza. Il 16 gennaio 2020, la compagnia assicuratrice comunicava ilproprio diniego al risarcimento. È da tale momento, dunque, che, cristallizzatasila conoscenza della presunta frode in capo alla persona offesa, decorreva iltermine di 30 giorni per presentare querela.2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce vizio di motivazione, in ordineall’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.2.3 Col terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è infondato, lambendo, per certi versi, l’inammissibilità,come si esporrà alla fine di questo paragrafo.Come correttamente puntualizzato dalla Corte distrettuale, l’isolatapronuncia valorizzata nel ricorso (Sez. 2, n. 16019 del 27 maggio 2020,Lombardi, non mass., secondo cui la disciplina normativa in tema di querelaprevista dal codice delle assicurazioni, che impone l’applicazione del più brevetermine di 30 giorni dalla conoscenza del reato, avrebbe la natura derogatoriarispetto all’art. 124 cod. pen.) è stata superata da un diverso orientamento, cheha precisato come, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, qualora siastata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7 settembre2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela sia quello ordinarioprevisto dall'art. 124 cod. pen., decorrente dallo spirare del termine di trentagiorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuareapprofondimenti sul sinistro (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Ergo,Rv. 280993 - 01).In verità, questa Corte, con la sentenza da ultimo citata, piuttosto chesuperare l’isolata pronuncia citata (n. 16019 del 27 maggio 2020, Lombardi),ribadiva, puntualizzandone la portata, un principio che era stato già posto dallagiurisprudenza di questa Corte nel 2018 (seppure con riferimento al caso dimancata attivazione della procedura amministrativa di cui all'art. 148 del codicedelle assicurazioni: v. Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, P.c. in proc. Pompilio ealtri, Rv. 273517 – 01: «in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso incui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148, d.lgs. 7settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quelloordinario previsto dall'art. 124 cod. pen e decorre dalla piena conoscenzadell'illecito»).Nella motivazione della gravata sentenza, la Corte d’appello non hatrascurato d’indicare la ratio del prevalente orientamento ‒ che questo Collegioritiene di dover privilegiare e confermare, anche in considerazione dei principigenerali in tema di favor querelae nelle situazioni d’incertezza: per tutti, v. Sez.5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557 – 01) ‒,precisando che è dal momento in cui la compagnia assicuratrice comunicaall’interessato di voler compiere approfondimenti che sorge una “presunzione diconoscenza dell’illecito” del sinistro.Nel caso di specie, la comunicazione, da parte della compagnia diassicurazione, di non voler aderire all’istanza di attivazione della procedura dinegoziazione assistita, veniva inviata in data 16 gennaio 2020. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], a partire da tale momento (16 gennaio 2020) iniziava a decorrere iltermine di tre mesi, previsto, ex art. 124 cod. pen., per proporre querela, ciò cheavveniva, tempestivamente, in data 3 aprile 2020.Peraltro, la ricorrente, insistendo nella tesi secondo cui la proceduraantifrode (prevista dall’art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) fosse stata “defacto attivata, avendo la compagnia svolto accertamenti interni” (p. 2 delricorso), non s’avvede che, a voler seguire il suo ragionamento, il termine per lacorretta proposizione della querela sarebbe caduto ancora più in là nel tempo diquanto indicato dalla Corte distrettuale, vale a dire, dallo spirare dei trenta giornisuccessivi alla comunicazione del 16 gennaio 2020. Tanto si desume dalladecisione summenzionata (Sez. 2, Ergo, Rv. 280993 – 01, cit)., secondo cui,come già ricordato, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cuiall'art. 148, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, l’ordinario termine di tre mesi perla proposizione della querela decorre dallo spirare del termine di trenta giornidall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuareapprofondimenti sul sinistro.Mette conto notare, inoltre, che, secondo la lettera del menzionato art. 148,comma 2 bis (che la ricorrente evita di citare), il regime derogatorio rispettoall’ordinario termine per la presentazione della querela è previsto unicamente nelcaso in cui l'impresa comunichi al danneggiato le sue “determinazioniconclusive”. In tal caso, l’art. 148 dispone che “il termine per la presentazionedella querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorredallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica aldanneggiato le sue determinazioni conclusive”.Ebbene, nel caso in scrutinio, come già puntualizzato, l’impresa noncomunicava all’interessata le proprie “determinazioni conclusive”, bensì ladecisione di effettuare approfondimenti sul sinistro: ed è proprio questo il casoconsiderato nella decisione di questa Corte summenzionata (Sez. 2, Ergo, Rv.280993 – 01, cit.). Come, infatti, precisato in motivazione, in seguito allarichiesta di risarcimento, erano stati avviati controlli e i tecnici avevano suggeritoun approfondimento, con conseguente nomina di un perito in data 13 gennaio2020. L’affermazione, contenuta nel motivo in esame, secondo cui la procedura(ex art. 148, comma 2 bis) fosse stata “de facto” avviata rasenta la genericitàassoluta: non a caso, la Corte territoriale, in un passaggio della motivazione, haosservato come dagli atti non risultasse avviata la procedura amministrativa (v.pp. 3-4 dell’impugnata sentenza). E, rispetto a tale dirimente notazione, ladifesa, anziché allegare l’avvenuta comunicazione al danneggiato circa le proprie“determinazioni conclusive”, si limita a replicare come la compagnia avesseavviato “approfondimenti” e “controlli”, per la qual cosa sarebbe stato applicabileil regime derogatorio in tema di querela previsto dalla citata norma del Codicedelle assicurazioni. Ma, come si è chiarito, ai fini della corretta individuazione deltermine per la presentazione della querela e dell’applicabilità del regimederogatorio previsto dal codice delle assicurazioni, la comunicazione di volereffettuare “controlli e approfondimento” è altro rispetto alla comunicazione delle“determinazioni conclusive”.3. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto reiterativo di doglianzaadeguatamente disattesa nella motivazione dell’avversata sentenza. [OSCURATO:PERSONA], con motivazione logica, lineare e affatto esente dai dedotti vizi, haevidenziato, al di là del quantum della pretesa avanzata dalla ricorrente, i costi,non irrisori, gravanti sulla persona offesa in vista degli accertamenti tecnicifinalizzati all’accertamento del sinistro. In primo grado, sono inoltre rimarcate lagravità dei fatti contestati e le modalità della condotta. Di talché, nell'escluderela riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineatodall'art. 131 bis cod. pen., deve ritenersi che i giudici di merito abbianovalorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dallagiurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266590), elementi sufficienti a tal fine, mentre la ricorrente - trascurando la ratiodecidendi evincibile dal complessivo costrutto motivazionale delle sentenze dimerito, conformi quanto alla ricostruzione del fatto, alle modalità della condottae alla valutazione della personalità dell'imputata ‒ si limita a lamentare l’omessovaglio di profili che sono stati, invece, valutati adeguatamente dai giudici dimerito.4. Il terzo motivo è, del pari, aspecifico, per mancato confronto, critico edeffettivo, con le ragioni poste alla base del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche. Come compiutamente illustrato in motivazione,la Corte territoriale non ha ravvisato la sussistenza di elementi positivi ‒ ulteriori,rispetto al dato dell’incensuratezza ‒ da valorizzare a favore della concessionedelle invocate circostanze attenuanti, né l’atto d’appello ha contribuito a fornirealla Corte profili utili a tal fine. Pertanto, la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, conmotivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, quindi, al sindacato diquesta Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche consideratoil principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondocui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunquerilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).5. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Allapronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali. Si ritiene, infine, di nonaccogliere la richiesta della parte civile di condanna della ricorrente alla rifusionedelle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensorenon ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata arichiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senzacontrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n.5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Società RealeMutua Assocurazioni.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]