CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27012/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], nato ad Altamura il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti; il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Erasmo -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati di vari episodi di concussione, con atti dei rispettivi difensori hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Bari che ha accolto il concordato da essi proposto sulla pena, ex art. 599-bis, cod. proc. pen., con l'accordo del Pubblico minisl:ero e con rinuncia ai motivi d'appello riguardanti la responsabilità penale e le attenuanti generiche. 2. [OSCURATO:PERSONA], con atto scritto e sottoscritto personalmente nonché dal suo difensore e procuratore speciale, ha nelle more rinunciato all'impugnazione, dichiarando di non avervi più interesse. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] rassegna due doglianze. Con la prima, si insiste per la riqualificazione delle condotte nelle fattispecie di cui all'art. 322, quarto comma, cod. pen. (capi A, C, E, L, M dell'imputazione), o 319-quater, stesso codice (capi H, F ed ancora L, in alternativa). Con la seconda, si lamenta la violazione dell'art. 32, cod. pen., per essere stata confermata la pena accessoria dell'interdizione legale, pur in presenza di una pena, per la più grave delle violazioni ritenute in continuazione, inferiore a limite legale dei cinque anni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuta rinuncia. Ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanti) l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373). Nella dichiarazione di rinuncia, infatti, si rappresenta una carenza d'interesse del ricorrente, senza tuttavia illustrarne le ragioni. 2. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile il primo motivo, poiché non consentito in questa sede. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., è ammissibile, infatti, solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed 2./ altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (tra le tante: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 3. È fondato, invece, il secondo motivo. Per effetto dell'accordo raggiunto in appello, la pena è stata rideterminata, con l'irrogazione di quattro anni di reclusione per la più grave delle violazioni, ritenute tutte in continuazione tra loro. Correttamente, dunque, il difensore rileva che, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena principale determinata in concreto per il reato più grave — ulteriormente ridotta, nel caso, per la scelta del rito — e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (tra le più recenti di moltissime conformi, Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408). Nello specifico, dunque, la pena irrogata è inferiore al limite di cinque anni di reclusione, previsto dall'art. 32, terzo comma, cod. pen., per l'applicazione dell'interdizione legale: la quale, di conseguenza, dev'essere eliminata, previo annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della pena accessoria dell'interdizione legale, che elimina; dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa de