CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14667/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO'dato so alle arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - in relazione ai delitti di tentato furto pluriaggravato e furto pluriaggravato; rilevato, altresì, che con un unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla asserita mancanza di una comprensione critica e analitica dei mezzi di valutazione della prova; ritenuto che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; ritenuto, altresì, che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rossi, Rv. 226715 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il